In questo numero:
PUBLIC ANTITRUST ENFORCEMENT
Intese restrittive della concorrenza
14 novembre 2014
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) sanziona il Consiglio Nazionale Forense
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha inflitto al Consiglio nazionale forense (CNF) una sanzione pecuniaria pari a Euro 912.536,40 per aver ristretto la concorrenza in violazione dell’art. 101 del TFUE, limitando l’autonomia degli avvocati in materia di compensi professionali.
Come si ricorderà l’istruttoria era stata avviata il 16 luglio 2013 al fine di valutare la sussistenza di eventuali intese restrittive della concorrenza. In particolare, le violazioni contestate al CNF riguardavano due distinte condotte in relazione alla determinazione dei compensi e alla ricerca di nuova clientela. In particolare, sotto il primo profilo, l’AGCM aveva preso in considerazione la pubblicazione alla voce “Tariffe” sul sito istituzionale del CNF del D.M. n. 127/04 e del D.M. n. 140/12, accompagnati dalla circolare n. 22-C/2006, in cui si affermava che, a prescindere dagli interventi di liberalizzazione del 2006, sarebbe stato sanzionato deontologicamente il professionista che non avesse rispettato i (livelli) minimi tariffari; sotto il secondo profilo, l’AGCM aveva incentrato la propria attenzione sul parere del CNF n. 48/2012, nel quale si affermava che l’utilizzo da parte degli avvocati di circuiti informatici per la promozione della propria attività professionale su internet è in contrasto con il divieto di accaparramento di clientela sancito dall’art. 19 del Codice deontologico forense, risultando dunque idoneo ad integrare una violazione disciplinare passibile di sanzione.
A conclusione dell’istruttoria, l’AGCM ha accertato che i suddetti interventi costituiscono un’unica intesa continuata diretta a limitare la concorrenza tra avvocati sul prezzo e sulle condizioni economiche delle prestazioni professionali. L’AGCM ha altresì diffidato il CNF dal ripetere in futuro analoghi comportamenti.
Per leggere il testo del provvedimento cliccare qui.
Fonte: AGCM
Abuso di posizione dominante
13 novembre 2014
L’Autorità della concorrenza lussemburghese infligge un’ammenda di 2,52 milioni di euro a EPT
Il 13 dal novembre 2014, l’Autorità della concorrenza lussemburghese ha inflitto un’ammenda di 2,52 milioni di euro nei confronti della società lussemburghese delle Poste e Telecomunicazioni (EPT) per abuso di posizione dominante.
L’Autorità lussemburghese aveva aperto un’indagine nei confronti di EPT a seguito di una denuncia presentata da parte di tre imprese concorrenti nell’aprile 2013.
La presente decisione sanziona gli sconti di “couplage”, ovvero le riduzioni di prezzo concesse da EPT ai clienti della sua offerta multi-prodotto “integrale”. Secondo l’Autorità, EPT fornisce importanti vantaggi a coloro che sono clienti per i servizi di telefonia, banda larga e servizi di telefonia mobile. Tale situazione crea uno svantaggio concorrenziale ai concorrenti di EPT che non sono in grado di replicare le medesime offerte rischiando di essere esclusi quindi dal mercato. L’Autorità lussemburghese ha quindi ritenuto che EPT, abusando della sua posizione dominante sul mercato della telefonia fissa e di Internet, ha escluso i suoi concorrenti dal mercato della telefonia mobile.
Considerando che oggi i concorrenti di EPT propongono anche loro delle offerte multi-prodotto “integrale”, la durata dell’infrazione considerata dall’Autorità della concorrenza riguarda il periodo 2006 e 2007, in quanto tali offerte multi-prodotto erano ancora in concorrenza con i servizi “singoli”.
Secondo l’Autorità lussemburghese, tale indagine dimostrerebbe inoltre che a causa di tali pratiche la quota degli operatori privati sul mercato dei servizi di telefonia mobile dal 2007 è rimasta invariata o è diminuita, e che la loro quota di mercato congiunta in Lussemburgo è una delle più basse in Europa.
Per leggere il comunicato stampa (in francese) e la decisione dell’Autorità della Concorrenza lussemburghese (in francese) cliccare rispettivamente qui e qui.
Fonte: Conseil de la concurrence, Grand-duché de Luxembourg
6 novembre 2014
La Corte d’appello di Parigi riduce la sanzione imposta dall’Autorità di concorrenza a SNCF
Il 6 novembre 2014, la Corte d’appello di Parigi ha riformato parzialmente la decisione n° 12-D-25 dell’Autorità della concorrenza francese del 18 dicembre 2012.
La Corte d’appello ha stabilito che non è stato dimostrato che la SNCF abbia abusato della sua posizione dominante sul mercato del trasporto ferroviario merci mettendo in atto una politica tariffaria tendente ad escludere i propri concorrenti. La Corte d’appello ritiene che le condizioni richieste dagli articoli 102 TFUE e L. 420-2 del codice di commercio francese non sono state riunite.
L’Autorità della concorrenza francese aveva ritenuto che la SNCF aveva praticato presso alcuni clienti dei prezzi molto inferiori ai costi di produzione nel mercato in esame. A tal proposito, l’Autorità aveva considerato che le entrate della SNCF per il periodo 2007-2009 erano costantemente inferiori ai costi incrementali di attività a lungo termine.
La Corte d’appello, nella presente decisione, ha invece ritenuto che la SNCF abbia praticato tale calo dei prezzi per potersi allineare a quelli praticati dai concorrenti. La SNCF deve sopportare costi molto più elevati rispetto ai suoi concorrenti, spiega la Corte, la quale ha inoltre rilevato che la sua attività di trasporto merci realizza delle perdite già dal 2003, ben prima che tale mercato fosse aperto alla concorrenza. Inoltre, la Corte ricorda che la maggior parte delle perdite della SNCF non proviene dall’attività di trasporto merci, sulla quale è in concorrenza con altre società ferroviarie, ma dalla sua attività di trasporto isolato per la quale non è confrontata alla concorrenza di nuove società. Secondo la Corte la SNCF non avrebbe quindi praticato dei prezzi inferiori a quelli dei suoi concorrenti ma si sarebbe allineata con i loro prezzi per rimanere sul mercato.
In tal modo, la Corte riconosce agli operatori in posizione dominante che sopportano dei costi strutturali importanti la possibilità di allinearsi “a ribasso” sui prezzi più bassi praticati dai concorrenti senza che tale pratica configuri un illecito concorrenziale.
Nella presente decisione, la Corte d’Appello sembra contestare non solo l’analisi dell’Autorità della concorrenza francese secondo la quale il costo evitabile medio si confonde con il costo incrementale a lungo termine, ma anche le conseguenze probatorie. In effetti, la Corte ha ritenuto che i documenti citati nella decisione dell’Autorità non permettono di stabilire l’esistenza di una strategia di esclusione degli altri concorrenti messa in atto dalla SNCF.
Per il resto, la Corte ha confermato quanto deciso dell’Autorità della concorrenza francese con riguardo alle altre pratiche sanzionate. In particolare: fornire alle proprie filiali informazioni confidenziali; impedire ai propri concorrenti di accedere a delle capacità ferroviarie indispensabili; e cercare di mantenere alcuni clienti mettendo in atto pratiche commerciali scorrette.
Per quanto riguarda il calcolo della sanzione, l’Autorità aveva aumentato del 15% la sanzione considerando l’appartenenza ad un gruppo economico importante. La Corte d’appello, considerando la missione di servizio pubblico di cui è investita SNCF ed il contesto generale economico sfavorevole, non ritiene che la maggiorazione della sanzione sia giustificata. Inoltre la Corte contesta la recidiva in quanto non ritiene che le pratiche sanzionate nella decisione n° 09-D-06 dall’Autorità e quelle oggetto della presente decisione facciano parte dello stesso mercato rilevante.
La Corte d’appello di Parigi ha quindi ridotto la sanzione imposta dall’Autorità della concorrenza francese da 60.966.000 euro a 48.195.000 euro.
Per leggere la sentenza della Corte d’appello di Parigi (in francese) cliccare qui.
Fonte: Cour d’appel de Paris
28 ottobre 2014
L’AGCM estende l’istruttoria avviata nel dicembre scorso sull’acido colico
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha deliberato estendere il procedimento avviato in data 10 dicembre 2013 alle condotte di ICE – Industria Chimica Emiliana S.p.A. (ICE) e Prodotti Chimici e Alimentari S.p.A. (PCA), segnalate dalla società Dipharma Francis S.r.l. e riconducibili alle seguenti fattispecie abusive:
- i) accaparramento della materia prima (bile bovina);
- ii) prezzi eccessivamente gravosi e rifiuto costruttivo a contrarre;
iii) eliminazione dei canali di fornitura alternativi per Dipharma Francis S.r.l., sia con riferimento all’acido colico che con riferimento alla bile;
- iv) applicazione di condizioni discriminatorie di vendita dell’acido colico, sia rispetto alle controllate di ICE, sia rispetto alla società denunciante RGR;
- v) compressione dei margini, anche attraverso l’offerta del prodotto finale (acido ursodesossicolico) a prezzi che non consentono a un’impresa ugualmente efficiente di coprire i costi di produzione.
Il termine di conclusione del procedimento è stato quindi prorogato al 31 luglio 2015.
Per leggere il testo del provvedimento cliccare qui.
Fonte: AGCM
TUTELA DEL CONSUMATORE
13 novembre 2014
L’Autorità di concorrenza polacca (UOKiK) sanziona la 3G Toya per pubblicità ingannevole nel mercato dei servizi TV
La società 3G Toya è stata sanzionata dall’UOKiK per pubblicità ingannevole relativa ai contratti di abbonamento ai servizi TV offerti.
L’operatore polacco pubblicizzava offerte attraverso le quali proponeva un progressivo abbassamento del canone da 15 o 20 PLN al mese a 1 PLN in due anni. In realtà, la società non rendeva note contemporaneamente altre condizioni del contratto che lo rendono suscettibile di radicale cambiamento. In particolare, l’offerta si riferisce a canoni superiori a quelli pubblicizzati ed è associata alla conclusione di un secondo contratto. Le condizioni di questo secondo contratto erano state tra l’altro rese note solo tre mesi dopo la pubblicizzazione dell’offerta da parte della società.
L’Autorità polacca ha quindi ordinato la cessazione della pubblicità ingannevole e l’eliminazione degli effetti negativi provocati dal suo comportamento illecito.
Il testo della decisione (in polacco) è disponibile qui.
Fonte: UOKiK
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PUBBLICATO IL VOLUME CHE RACCOGLIE GLI ATTI DELLA IV EDIZIONE DEL CONVEGNO ANTITRUST DI TRENTO
Il volume raccoglie gli atti della IV edizione del Convegno Antitrust di Trento, tenutosi il 18 e 19 aprile 2013. Le principali tematiche affrontate nella IV edizione hanno riguardato la cultura della concorrenza in Italia e nell’Unione europea, gli sviluppi in materia di public e private antitrust enforcement e le azioni di classe in Italia ed in Europa.
Per maggiori informazioni, cliccare qui.
Per visualizzare la registrazione del IV Convegno Antitrust di Trento, cliccare qui.
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SAVE THE DATE: V CONVEGNO ANTITRUST DI TRENTO: 16-18 APRILE 2015
La quinta edizione del Convegno Antitrust si terrà a Trento dal 16 al 18 aprile 2015.
I principali temi della V edizione sono i seguenti:
Global-Local Competition Law Enforcement;
Il recepimento della Direttiva sul private enforcement e le azioni di classe;
La tutela della concorrenza in azione: settori di intervento e nuove frontiere.
Come di consueto a latere dei lavori, nella giornata di sabato 18 aprile, è previsto il workshop dei collaboratori dell’Osservatorio antitrust. Evento aperto anche alla partecipazione di coloro che fossero interessati alle attività dell’Osservatorio Antitrust.
Il programma dei lavori sarà reso noto a breve.
Per informazioni sulle possibilità di sponsorizzazione dell’evento e sui benefit per le imprese partner si prega di scrivere a michele.carpagnano@unitn.it
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