Con provvedimento del 18 aprile 2018, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha reso obbligatori gli impegni presentati dalle società Zanette Group S.p.A., MCZ Group S.p.A. e Cadel S.r.l., nell’ambito del procedimento I813.
Come si ricorderà, l’AGCM aveva avviato un’istruttoria nei confronti delle suddette società, ipotizzando una violazione dell’articolo 101 del TFUE. Più in particolare, secondo l’AGCM, almeno a partire dal luglio 2016 le società investigate avrebbero adottato, nell’ambito dei rapporti verticali con i propri distributori attivi online, condotte che potrebbero configurare una imposizione di prezzi minimi di vendita (c.d. RPM), nonché altre restrizioni alle vendite online apparentemente non giustificate da esigenze di natura qualitativa. Tali restrizioni, sempre secondo l’AGCM, sarebbero state idonee a restringere la concorrenza fra i distributori sul prezzo e a limitare ingiustificatamente al solo territorio nazionale le vendite effettuate tramite il canale di vendita online, ostacolando, per tale via, lo sviluppo concorrenziale del canale distributivo citato.
In tale contesto, le società investigate hanno presentato impegni consistenti in sintesi:
- nel non fissare in alcun modo, né direttamente né indirettamente, le politiche di prezzo praticate dai rivenditori al dettaglio dei propri prodotti anche se operanti sul canale online e nel non comprimere le modalità di promozione dei propri prodotti su internet, nel rispetto della tutela della sicurezza dei consumatori e/o della tutela dei marchi del gruppo;
- nell’astenersi per un periodo di due anni dal raccomandare o consigliare prezzi di rivendita;
- nell’inviare ai propri rivenditori comunicazioni contenenti le nuove politiche sulle vendite online, comprensive anche di una nuova statuizione in merito alla validità della garanzia convenzionale, evidenziando: la totale autonomia dei distributori nella determinazione del prezzo finale di vendita dei prodotti del gruppo; la libertà di promozione dei prodotti e la possibilità di consegnarli all’estero, nel rispetto della tutela della sicurezza dei consumatori e/o della tutela dei marchi del gruppo. Tali misure troveranno applicazione in tutto il territorio europeo.
Gli impegni così presentati, nel loro complesso, sono stati ritenuti non manifestamente infondati e pertanto suscettibili di pubblicazione. In considerazione del fatto che tali impegni sono stati sottoposti al market test dal 4 dicembre 2017 al 18 gennaio 2018 e che in tale periodo non sono pervenute osservazioni da parte di terzi interessati, l’Autorità ha proceduto così a renderli obbligatori. Secondo l’AGCM, infatti, essi risultano idonei a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell’istruttoria.
Il provvedimento è disponibile qui: I813.
Fonte: AGCM