L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha pubblicato, in data 16 dicembre 2019, il parere rivolto al Ministero della Salute (AS1628).
Il parere è stato formulato ai sensi dell’art. 21 L. n. 287/90 in merito ali effetti restrittivi della concorrenza sul mercato della distribuzione, fisica e online, dei prodotti farmaceutici derivanti dalla previsione dell’art. 10 della Circolare del Ministero della Salute n. 3/2006, che prevede che “l’autorizzazione alla pubblicità di un medicinale di automedicazione può essere richiesta solo dal titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio; peraltro anche il titolare dell’esercizio commerciale è responsabile della pubblicità irregolare effettuata nel punto vendita”.
L’AGCM sottolinea innanzitutto che il d.lgs. 219/2006, art. 118, dispone sì il divieto di pubblicità dei medicinali al pubblico senza autorizzazione del Ministero della Salute, ma non prevede limitazioni alle categorie di soggetti legittimati a richiedere tale autorizzazione. Di conseguenza, qualsiasi operatore autorizzato alla vendita di farmaci utilizzabili anche senza intervento del medico può legittimamente richiedere al Ministero l’autorizzazione a pubblicizzarli, indipendentemente dal suo essere produttore o distributore.
L’art. 10 della Circolare, sopra richiamato, introduce quindi una restrizione ingiustificata nei confronti di soggetti che potrebbero essere legittimamente autorizzati a pubblicizzare la propria attività e i propri prodotti, limitandone gli strumenti per la concorrenza a detrimento dei mercati interessati.
L’Autorità conclude con l’auspicio che il Ministero della Salute tenga in considerazione le osservazioni inviate, anche in ragione del fatto che già in svariate occasioni l’AGCM ha espresso orientamenti contrari a previsioni normative e/o regolamentari che limitavano la concorrenza tra farmacie.
Fonte: AGCM