L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha pubblicato, in data 10 aprile 2017, il parere rivolto al Comune di Fossano (AS1363).
Il parere è stato formulato ai sensi dell’art. 22 L. n. 287/90, a seguito di una richiesta di parere pervenuta dall’intestato Comune, in merito alla legittimità dei provvedimenti di proroga delle concessioni di gestione di impianti sportivi comunali e alle disposizioni del regolamento dell’ente locale poste a fondamento delle proroghe.
Con delibera consiliare n. 18/2013, il Comune di Fossano ha approvato un regolamento disciplinante la gestione degli impianti sportivi sul territorio comunale, prevedendo che venga effettuata tramite lo strumento della concessione di servizi. In particolare, il regolamento prevede una specifica durata del contratto di concessione e della sua eventuale proroga, ossia: una durata compresa tra i sei mesi ed i tre anni, con possibilità di previsione di un periodo più lungo o di una proroga (comunque non superiore a vent’anni) qualora il concessionario si impegni a concordare con il concedente la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e migliorativa.
Sulla base di questo regolamento, il Comune ha bandito due procedure ad evidenza pubblica:
- per l’affidamento della concessione di gestione dello Stadio Comunale, per la quale è stata stipulata una concessione di tre anni, poi prorogata nel 2015 di tre anni al fine di consentire al concessionario di svolgere interventi straordinari per un valore di 31.000 euro;
- per l’affidamento della concessione di gestione del Villaggio Sportivo, per la quale è stata stipulata una concessione di due anni, poi prorogata nel 2016 per cinque anni, sempre per consentire al concessionario un investimento migliorativo con una spese di circa 15.000 euro.
L’AGCM osserva preliminarmente che la fattispecie ricade nell’ambito della disciplina della concessione di servizi pubblici. Come più volte affermato dall’Autorità stessa, la possibilità di prorogare gli affidamenti in concessione di servizi pubblici locali di rilevanza economica dovrebbe rappresentare una circostanza del tutto eccezionale e limitata nel tempo, proprio a causa della portata potenzialmente contraria ai principi di libera concorrenza, parità di trattamento e non discriminazione. Inoltre, la durata della proroga non dovrebbe essere superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario e ad una remunerazione del capitale investito.
Stanti queste considerazione, l’Autorità ritiene che le proroghe concesse nei termini sopra richiamati risultino eccessivamente lunghe (cinque anni a fronte di un investimento di 31.000 euro, e tre anni a fronte di un investimento di 15.000 euro).
L’Autorità sottolinea inoltre che a nulla vale l’asserito elevato ammontare del canone a carico del concessionario, per due motivi: innanzitutto, perché l’applicazione delle procedure ad evidenza pubblica serve non solo finalità di controllo e riduzione della spesa pubblica, ma soprattutto ad assicurare la piena contendibilità del mercato, con la parità di trattamento degli operatori economici interessati. Di conseguenza, proroghe eccessive producono comunque l’effetto di chiusura del mercato.
In secondo luogo, proprio a causa dell’assenza di confronto competitivo, non si può affermare con certezza che il nuovo canone concordato con la proroga sia effettivamente più conveniente rispetto a quanto potenzialmente rinvenibile sul mercato.
Conseguentemente, l’AGCM segnala la necessità di modificare il regolamento in oggetto, sulla base del quale sono state disposte le concessioni citate, al fine di allinearne le disposizioni alla normativa vigente in materia di affidamento, durata e proroga delle concessioni di servizi contenuta nel d.lgs. n. 50/2016.
Fonte: AGCM