L’Oberster Gerichtshof (il Tribunale di giustizia austriaco), nell’ambito del contenzioso giudiziale antitrust derivato dalla decisione della Commissione nel caso del cartello degli ascensori, ha formulato alla Corte di Giustizia dell’Unione il seguente quesito pregiudiziale:
“Se l’articolo 101 TFUE (articolo 81 CE, articolo 85 Trattato CE) debba essere interpretato nel senso che chiunque possa esigere dai partecipanti ad un’intesa anche il risarcimento del danno arrecatogli da un soggetto estraneo al gruppo dei partecipanti all’intesa stessa il quale, nella scia dell’aumento dei prezzi di mercato, abbia alzato i prezzi dei propri prodotti più di quanto avrebbe fatto in assenza di tale intesa (umbrella-pricing – prezzo guida), cosicché il principio di effettività stabilito dalla Corte di giustizia dell’Unione europea ne imponga il riconoscimento in base al diritto nazionale”.
Si tratta della questione, finora irrisolta a livello dell’Unione, dell’estensione della responsabilità civile per danni dei partecipanti ad un’intesa ai cosiddetti prezzi guida (in inglese: «umbrella effects» o anche «umbrella pricing»).
Tali questioni sono sorte nell’ambito del contenzioso follow-on derivato dal cartello degli ascensori accertato dalla Commissione nel 2007.
La ÖBB-Infrastruktur AG ha acquistato un ascensore da un produttore non coinvolto nell’intesa accertata dalla Commissione ed ha convenuto dinanzi ai giudici civili austriaci le quattro imprese partecipanti all’intesa chiedendo il risarcimento del danno subito come conseguenza dell’illecito. Secondo la ÖBB-Infrastruktur AG, quest’ultima avrebbe pagato un prezzo supracompetitivo in quanto il suo venditore avrebbe fissato il prezzo sulla scia di quello stabilito dal cartello.
La Corte di Giustizia è chiamata a stabilire se il risarcimento del danno derivante dagli “umbrella prices” può essere chiesto ai giudici nazionali ai sensi del diritto dell’Unione ovvero se tale tipologia di danno debba essere esclusa trattandosi di danni remoti, se non indiretti, rispetto all’illecito concorrenziale.
La questione è di grande rilievo perché attiene alla definizione UE del nesso causale nei casi antitrust, tematica che fino a questo momento è rimasta nella piena disponibilità ed apprezzamento dei giudici nazionali sulla base delle regole di diritto interno.
L’Avvocato Generale Juliane Kokott ha suggerito alla Corte di risolvere la questione pregiudiziale nei seguenti termini:
“Gli articoli 85 del Trattato C(E)E e 81 CE ostano ad un’interpretazione e ad un’applicazione del diritto nazionale di uno Stato membro che escludano categoricamente, per motivi di diritto, la responsabilità civile delle imprese partecipanti ad un’intesa per i danni risultanti dal fatto che un’impresa non partecipante a tale intesa, nella scia delle manovre dell’intesa, abbia fissato prezzi superiori a quelli che sarebbe stato altrimenti lecito attendersi in condizioni di concorrenza.”
Per leggere il testo integrale delle conclusioni dell’Avvocato generale nella Causa C‑557/12 (KONE AG e a.), cliccare qui.
Fonte: Curia