L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha pubblicato, in data 1 luglio 2019, il parere rivolto al Presidente della Camera dei Deputati, al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente del Consiglio dei Ministri (AS1592).
Il parere è stato formulato ai sensi dell’art. 21 L. n. 287/90 in merito alle criticità concorrenziali derivanti dall’art. 10 del Decreto Legge n. 34/2019 recante “Misure urgenti di crescita economica per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi” (cd. Decreto Crescita), integrativo della vigente disciplina in materia di incentivi fiscali riconosciuti in ipotesi di interventi di riqualificazione energetica e di adozione di misure antisismiche.
In particolare, l’Autorità rileva che l’art. 10 del decreto ha introdotto una nuova modalità di fruizione degli incentivi sopra richiamati, prevedendo il riconoscimento di uno sconto immediato a favore dei beneficiari, applicato dall’impresa appaltatrice sul corrispettivo ad essa dovuto. Tale sconto viene rimborsato all’impresa successivamente, sotto forma di credito d’imposta, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, e quindi non cedibile a terzi.
Tale norma, a parere dell’AGCM, favorisce unicamente gli operatori economici di dimensioni maggiori e pertanto crea restrizioni della concorrenza nell’offerta di servizi di riqualificazione energetica, a danno delle PMI.
Le imprese di grandi dimensioni sono le uniche, infatti, a poter praticare gli sconti corrispondenti alle detrazioni fiscali, in quanto possono compensare i crediti d’imposta in ragione del loro consistente volume di debiti fiscali. Le piccole e medie imprese, al contrario, non dispongono della capienza fiscale necessaria per effettuare tale compensazione.
Pertanto, la norma in oggetti introduce una discriminazione tra operatori concorrenti, in quanto rende impossibile per alcuni di essi l’utilizzo, nelle proprie offerte di mercato, di tutti i diversi meccanismi di incentivazione previsti per la domanda di efficientamento energetico. In tale modo, vengono avvantaggiati gli operatori di maggiori dimensioni e distorte le dinamiche del mercato, con conseguente riduzione delle possibilità di offerta per i consumatori.
In conclusione, quindi, l’Autorità ritiene che tale norma vada modificata al fine di eliminare le distorsioni della concorrenza evidenziate.
Fonte: AGCM