L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha pubblicato, in data 10 aprile 2017, il parere rivolto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione (AS1362).
Il parere è stato formulato ai sensi dell’art. 22 L. n. 287/90, a seguito di una richiesta di parere inoltrata dal Ministero stesso a proposito delle implicazioni di natura concorrenziale connesse alla pubblicazione, da parte del fondo Forma.Temp, di certe tipologie di dati fornite dalle agenzie per il lavoro in somministrazione, potenzialmente indicative delle dinamiche di settore.
Preliminarmente, l’Autorità osserva che Forma.Temp è un fondo bilaterale per la formazione ed il sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione, costituito sotto forma di associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica e autorizzato con decreto ministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da cui è vigilato.
In particolare, il fondo intenderebbe pubblicare sul proprio sito internet “dati aggregati e analitici relativi al numero dei lavoratori assunti nel periodo per le diverse tipologie contrattuali del CCNL della somministrazione nonché il monte salari corrisposto in relazione alle ore lavorate”. Tali dati rivestono rilevanza concorrenziale, in quanto costituiscono elementi di costo considerati dagli operatori per definire il valore dei servizi offerti nel mercato della somministrazione.
L’Autorità richiama quindi i propri orientamenti consolidati in materia di diffusione di dati con implicazioni concorrenziali.
L’Autorità ha infatti più volte ribadito che sono vari i fattori che determinano la sensibilità dei dati d’impresa e l’attitudine delle informazioni sensibili ad incidere sulla concorrenza. Tra questi ci sono la natura delle informazioni raccolte, la storicità dei dati, la frequenza di rilevazione e pubblicazione, nonché il livello di aggregazione dei dati e di copertura del mercato.
In particolare, l’AGCM non ritiene che la pubblicazione di dati in forma aggregata possa ritenersi in contrasto con la normativa a tutela della concorrenza tra imprese qualora i dati diffusi abbiano natura storica e quanto il metodo di rilevazione e diffusione faccia risultare difficile risalire alle politiche d’impresa degli operatori interessati.
L’Autorità indica come adeguato un livello di aggregazione che compendi in un unico dato il monte salari corrisposto da tutte le agenzie interessate, ancorché distinto per le tipologie contrattuali contemplate dal CCNL di riferimento. Quanto alla cadenza temporale di diffusione, al fine di assicurare la storicità alle informazioni diffuse, l’AGCM ritiene preferibile che essa coincida con un periodo superiore al mese, di norma non inferiore all’anno, in ogni caso individuato tenendo conto delle peculiarità delle dinamiche del settore di riferimento.
Fonte: AGCM