Con sentenze nn. 8358, 8533 e 8535 del 2020 il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello proposto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato avverso la sentenza con cui il TAR Lazio aveva annullato il provvedimento sanzionatorio emesso dall’Autorità a conclusione del procedimento I790 nei confronti di SKY, RTI/Mediaset Premium, Lega Calcio e Infront.
Come si ricorderà,, con il provvedimento impugnato l’Autorità aveva irrogato nei confronti di SKY, RTI/Mediaset Premium, Lega Calcio e Infront una sanzione di complessivi Euro 66 milioni per aver posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza contraria all’articolo 101 TFUE nell’ambito della gara per i diritti televisivi sul Campionato di serie A per il triennio 2015-2018, svoltasi nel giugno 2014. A giudizio dell’Autorità, l’intesa sarebbe consistita nel sostituire con una soluzione concordata l’esito dell’assegnazione dei pacchetti A, B e D che discendeva dal confronto delle offerte presentate dai broadcaster. Ciò in quanto, sebbene SKY avesse presentato le offerte migliori per i pacchetti A e B, la Lega, preoccupata dell’assegnazione dei due pacchetti maggiori al medesimo operatore, all’esito di una procedura di consultazione aveva deciso di attribuire a SKY il pacchetto A e a RTI/Mediaset, i pacchetti B e D; a seguito di tale decisione (accettata da entrambe le parti), RTI/Mediaset a SKY avevano concordato l’attribuzione a SKY del pacchetto D, attraverso una sub-licenza, a seguito dell’autorizzazione accordata dall’AGCom all’operazione su istanza della Lega Calcio. Secondo l’AGCM l’accordo tra le imprese, sovvertendo l’esito della gara rispetto alla procedura competitiva stabilita dal “Decreto Melandri”, avrebbe influito di conseguenza sulla ripartizione di risorse strategiche per il mercato della pay tv e per quello della raccolta pubblicitaria.
Con sentenze del dicembre 2016, il TAR Lazio ha accolto i ricorsi promossi dalle destinatarie del provvedimento, annullando per l’effetto il provvedimento sanzionatorio.
Con le sentenze in commento il Consiglio di Stato ha ritenuto non condivisibili le censure mosse dall’AGCM alla sentenza del TAR Lazio. Il Consiglio di Stato ha condiviso il giudizio del TAR Lazio sull’illegittimità del provvedimento, ritendendo che:
- L’AGCM non ha tenuto in debito conto la circostanza che la scelta della Lega di non procedere all’assegnazione dei pacchetti A e B al medesimo operatore (SKY) fu una scelta obbligata, alla luce di quanto disposto dal Decreto Melandri, che vieta l’acquisizione da parte di un solo soggetto dei diritti televisivi delle partite in diretta;
- L’erronea interpretazione dei dati normativo e fattuale ha inficiato sia il giudizio sulla violazione della procedura di aggiudicazione – in realtà inesistente, in ragione di quanto disposto dal Decreto Melandri – che il giudizio sul reale contenuto del duplice accordo, transattivo-adesivo all’aggiudicazione definitiva e transattivo per la sub-licenza dopo l’aggiudicazione stessa; l’intento comune delle parti – manifestato negli accordi – è venuto a crearsi solamente dopo che la Lega decise in via unilaterale di modificare la graduatoria, al fine di rispettare il Decreto Melandri, ragion per cui è da escludere l’ipotesi di una “combine” tra gli operatori, come invece erroneamente ritenuto dall’AGCM.
Per l’effetto, il provvedimento sanzionatorio è stato definitivamente annullato.
Le sentenze sono disponibili qui, qui e qui.
Fonte: Giustizia Amministrativa