L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha deciso di rendere obbligatori gli impegni presentati dalle società Novartis Farma S.p.A. e Italfarmaco S.p.A., ai sensi dell’articolo 14-ter, co. 1, della legge n. 287/90, e di chiudere pertanto il procedimento avviato nel gennaio 2014 senza accertare alcuna infrazione.
Come si ricorderà, l’istruttoria era stata avviata su segnalazione dell’Agenzia Regionale Centrale Acquisti della Regione Lombardia, per verificare l’esistenza di una possibile intesa restrittiva della concorrenza realizzata in occasione delle gare bandite da tre Regioni italiane per la fornitura di un farmaco per la cura di sindromi associate ad alcune tipologie di tumori (il procedimento riguardava in particolare l’esito delle gare bandite nel periodo 2010-2013, con particolare riferimento ai lotti relativi al principio attivo denominato octreotide acetato nei dosaggi 10, 20 e 30 mg). Nell’agosto 2014 l’AGCM aveva però deciso di estendere, su base nazionale, l’oggetto dell’istruttoria all’accordo di co-marketing esistente fra Novartis Farma S.p.A. e Italfarmaco S.p.A. per la commercializzazione delle specialità medicinali a base di octreotide in formulazione a lento rilascio, come rinnovato il 29 giugno 2010.
Nel corso del procedimento, in risposta alle criticità di natura concorrenziale sollevate dall’AGCM, le società investigate hanno quindi presentato impegni congiunti consistenti nella revisione dell’accordo di co-marketing con riferimento alle criticità individuate nel provvedimento di estensione dell’oggetto del procedimento, con l’unica eccezione della clausola 8.5 – contenente il divieto per Italfarmaco di commercializzare altri prodotti analoghi della somatostatina LAR, salvo autorizzazione scritta da parte di Novartis (c.d. patto di non concorrenza) -, rimasta immutata perchè ritenuta coerente con gli obiettivi generali di un accordo di sub-licenza e fornitura.
L’AGCM ha ritenuto gli impegni presentati idonei a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell’istruttoria.
Il provvedimento è disponibile qui: 22-15
Fonte: AGCM