Con sentenze nn. 10996, 10997, 10999, 11000, 11002, 11003, 11004 del 2018, il Tar Lazio si è pronunciato sui ricorsi proposti da Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.A., Ernst & Young S.p.A., Deloitte & Consulting S.r.l., Deloitte & Touche S.p.A., Pricewaterhousecoopers S.p.A., Pricewaterhousecoopers Advisory S.p.A., Kpmg Advisory S.p.A. e Kpmg S.p.A. (note anche come “big four”) avverso il provvedimento sanzionatorio emesso dall’AGCM nei loro confronti a conclusione del procedimento I796.
Come si ricorderà, con il provvedimento impugnato, l’AGCM aveva accertato l’esistenza di un’intesa orizzontale e segreta, in violazione dell’articolo 101 del TFUE, per mezzo della quale le principali società di revisione e consulenza appartenenti ai network internazionali Deloitte, KPMG, Ernst&Young e PWC avevano condizionato l’esito della gara bandita da CONSIP per l’affidamento dei servizi di supporto e assistenza tecnica alle Pubbliche Amministrazioni per l’esercizio e lo sviluppo della funzione di sorveglianza e audit dei programmi cofinanziati dall’Unione Europea. In particolare, l’Autorità accertava che la collusione era stata posta in essere attraverso una partecipazione “a scacchiera” ai lotti di gara; infatti, secondo l’AGCM ogni network aveva presentato sconti più elevati nei lotti ad esso “assegnati” sulla base del disegno spartitorio, senza sovrapporsi sui lotti di interesse degli altri network oppure presentando offerte di appoggio del tutto inidonee a vincere il lotto.
Con il provvedimento l’Autorità ha comminato sanzioni per complessivi Euro 23.693.216, condannando in solido con le società che hanno preso parte alla gara Consip, anche Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.A., Deloitte & Consulting S.r.l., Kpmg Advisory S.p.A., sulla base dell’appartenenza delle stesse al medesimo network.
Con le sentenze in commento il TAR Lazio ha accolto i ricorsi proposti da Ernst & Young S.p.A., Deloitte & Touche S.p.A., Pricewaterhousecoopers S.p.A., Pricewaterhousecoopers Advisory S.p.A. e KPMG S.p.A. nella parte volta a contestare l’attività di quantificazione della sanzione, giudicando al contrario esente da vizi l’accertamento della sussistenza dell’intesa nei loro confronti operato dall’AGCM. Sotto tale profilo, il TAR Lazio ha ritenuto che le spiegazioni fornite dalle società sugli sconti proposti per ciascun lotto non fossero nel complesso idonee ad escludere la sussistenza di un accordo “spartitorio” dei lotti di gara, emergente dagli elementi esogeni ed endogeni puntualmente richiamati dall’Autorità nel provvedimento.
Con riferimento alla determinazione della sanzione, il TAR Lazio ha censurato:
1) la qualificazione dell’intesa come “segreta”, rilevando che il giudizio dell’AGCM si basa su elementi (quali l’esistenza di contatti e riunioni che hanno visto coinvolte solamente le parti) che sono in realtà propri della “pratica concordata” – che si svolge “naturaliter” in modo non dichiarato -, mentre il requisito della “segretezza” rilevante a fini sanzionatori, ai sensi del §12 delle Linee Guida sulle sanzioni, richiede un quid pluris, idoneo “a far ritenere la precisa e determinata volontà delle parti di occultare ogni contatto avvenuto per dare luogo all’intesa sanzionata, desumibile da artifici particolari e indirizzati esclusivamente a tale scopo“;
2) la mancata considerazione, in sede di quantificazione della sanzione, degli effetti concreti che l’intesa ha avuto sul mercato; in tal senso, il TAR Lazio ha evidenziato come solamente cinque dei nove lotti in gara risultassero aggiudicati alle big four;
3) l’applicazione dell’entry fee nella misura massima del 25%, in assenza di adeguate giustificazioni.
Alla luce dei vizi rilevati, il TAR Lazio ha ridotto dal 30% al 10% la percentuale del valore delle vendite per la determinazione dell’importo base della sanzione, e dal 25% al 15% il coefficiente di determinazione dell’entry fee.
I ricorsi proposti da Ernst & Young Financial Business Advisors S.p.A., Deloitte & Consulting S.r.l., Kpmg Advisory S.p.A., sono stati invece integralmente accolti TAR Lazio, il quale ha ritenuto che l’appartenenza al medesimo “network” non costituisse un valido presupposto per l’estensione della sanzione in solido anche nei loro confronti.
Il testo delle sentenze è disponibile qui, qui, qui, qui, qui, qui e qui.
Fonte: Giustizia amministrativa