Con le sentenze nn. 5275, 5274, 5272, 5267, 5266, 5265, 5264, 5263, 5262, 5261 del 2020 il Tar Lazio si è pronunciato sui ricorsi proposti da Airgreen S.r.l., Elifriulia S.r.l., Eliossola S.r.l., Elitellina S.r.l., Heliwest S.r.l., Star Work Sky S.a.s. Babcock Mission Critical Services Italia S.p.A., Babcock Mission Critical Services International S.A., Air Corporate S.r.l. e l’Associazione Elicotterisca Italiana avverso il provvedimento conclusivo del procedimento I806.
Come si ricorderà, con tale provvedimento l’Autorità ha accertato l’esistenza di due diverse intese anticoncorrenziali, volte, rispettivamente, al condizionamento delle gare per i servizi antincendio mediante elicotteri (AIB) da parte dei principali operatori del mercato, nonché alla fissazione ex ante, nell’ambito dell’Associazione Elicotteristica Italiana (AEI), di un prezziario relativo ai servizi con elicottero. Nello specifico l’AGCM ha accertato che:
- le società Airgreen S.r.l., Elifriulia S.r.l., Eliossola S.r.l., Elitellina S.r.l., Heliwest e Star Work Sky S.a.s. hanno posto in essere un’intesa il cui oggetto è stato la spartizione, tra il 2005 e il 2018, delle gare pubbliche d’appalto per l’affidamento dei servizi di antincendio boschivo con elicottero sul territorio nazionale, con l’effetto di determinare la fissazione di prezzi a livelli innaturalmente alti; l’intesa è stata realizzata anche attraverso il ricorso allo strumento dell’ATI;
- le società Airgreen S.r.l., Babcock Mission Critical Services Italia S.p.A., in solido con la controllante Babcock Mission Critical Services International S.A., Elifriulia S.r.l., Eliossola S.r.l., Elitellina S.r.l., Heliwest S.r.l., Star Work Sky S.a.s. e Air Corporate S.r.l., in solido con la controllante Airi S.r.l., nonché l’associazione di categoria AEI hanno posto in essere, tra il 2001 e il 2017, un’intesa volta all’approvazione, nell’ambito dell’AEI, di un “Prezziario” nel quale erano fissati con anticipo i prezzi dei servizi di lavoro aereo e trasporto passeggeri, con lo scopo di influenzare la definizione dei corrispettivi dei servizi con elicottero da parte delle stazioni appaltanti e di fornire indicazioni di prezzo per il mercato civile privato.
Con le sentenze in commento il Tar Lazio ha interamente confermato il provvedimento nella parte in cui accerta l’esistenza della prima intesa e la partecipazione delle parti coinvolte, rigettato i ricorsi proposti dalle stesse.
Il Tar Lazio – disattese le censure procedimentali, tra cui quella relativa alla assunzione del provvedimento da parte di un collegio non integro (perché composto da due membri anziché tre) – ha giudicato l’accertamento dell’infrazione dell’AGCM esente dai vizi denunciati, corredato da un idoneo supporto istruttorio e motivazionale.
L’esistenza dell’intesa realizzata nella forma del bid rigging è stata accertata infatti – secondo il Tar Lazio – sulla base di numerose e concordi acquisizioni istruttorie, integranti elementi di prova di natura endogena ed esogena. A fronte di tale corredo probatorio, le spiegazioni alternative fornite dalle ricorrenti per giustificare le condotte sul mercato – quali la scarsa remuneratività dei servizi prestati e la necessità, date le specificità dei servizi offerti, di associarsi per la partecipazione alle gare – non sono risultate per i giudici amministrativi “credibili”.
Il Tar Lazio ha confermato il provvedimento anche nella parte in cui accerta l’esistenza della seconda intesa – giudicando anche in questo caso il provvedimento adeguatamente motivato e sorretto da idonei elementi istruttori – annullandolo però nella parte in cui accerta la partecipazione di Air Corporate S.r.l. all’intesa, in accoglimento del ricorso promosso da questa.
Il Tar Lazio, condividendo le censure di Air Corporate, ha giudicato l’accertamento della partecipazione di Air Corporate all’intesa viziato in quanto:
- l’Autorità non ha svolto approfondimenti istruttori orientati a verificare se il “prezziario” riguardava anche l’attività di trasporto passeggeri per clientela privata, unica svolta da Air Corporate, nonché a verificare se essa operava in un mercato diverso da quello degli altri operatori destinatari del provvedimento;
- l’Autorità non ha individuato specifici requisiti per la condivisione da parte di Air Corporate dell’intesa unica e complessa, in assenza di un rapporto concorrenziale con le altre imprese parti dell’intesa.
Il testo delle sentenze è disponibile ai link: 5275, 5274, 5272, 5267, 5266, 5265, 5264, 5263, 5262, 5261
Fonte: Giustizia Amministrativa