Con sentenza n. 6921 del 2016, il Tar Lazio si è pronunciato in merito alla legittimità del provvedimento sanzionatorio emesso dall’AGCM nei confronti delle banche Unicredit, Intesa Sanpaolo, Mps e Bnl a conclusione del procedimento I686.
Con il provvedimento sanzionatorio impugnato dinnanzi al TAR Lazio, l’AGCM aveva accertato l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza, realizzata da Unicredit, Intesa San Paolo, Mps e Bnl mediante il coordinamento dei propri comportamenti, nel periodo compreso tra il maggio 1996 ed il maggio 2006, in relazione alle gare bandite da INAIL per l’affidamento del proprio servizio di cassa. In particolare, secondo l’Autorità, l’intesa avrebbe avuto inizio nel 1996 quando le quattro banche hanno scelto di partecipare in RTI ad una gara bandita dall’INAIL, non già per la lecita finalità di aggiudicarsi la gara, ma al solo fine di evitare le pressioni competitive reciproche. Successivamente, e sino al maggio 2006, le quattro banche avrebbero tenuto condotte volte a mantenere, nell’ambito delle seguenti gare bandite dall’INAIL, le stesse condizioni di prestazione del servizio ottenute mediante il RTI del 1996.
Con la sentenza in esame il Tar Lazio ha accolto il ricorso proposto avverso il suddetto provvedimento da Unicredit Banca di Roma e Unicredit S.p.A., annullando per l’effetto la decisione dell’Autorità.
A giudizio del Tar Lazio, la decisione delle banche di partecipare alla gara bandita nel 1996 in RTI appariva motivata da un “ragionamento di strategia imprenditoriale” piuttosto che da un intento anticoncorrenziale. Peraltro, secondo il Tar Lazio, poiché il principale avversario del RTI era la compagnia leader nel settore dei servizi di cassa/tesoreria, la costituzione di tale RTI ben poteva configurarsi come una condotta non “anti” ma “pro” concorrenziale.
Proseguendo l’analisi delle singole gare, il Tar Lazio ha ritenuto che non risultassero indizi gravi, precisi e concordanti sufficienti per confermare la permanenza “sotto traccia” dell’originario accordo del 1996. Secondo i giudici amministrativi non è dato rinvenire nelle condotte delle quattro banche l’esistenza di un filo conduttore collusivo, portato avanti negli anni al fine di mantenere inalterate le condizioni di cui al RTI del 1996, come invece sostenuto dall’AGCM.
Il Tar Lazio ha quindi concluso affermando “non si rinviene […] la pratica concordata come sanzionata dall’AGCM, in quanto non si desumono elementi in grado di attestare la volontà di dare luogo, mediante un originario r.t.i. mantenuto “di fatto” fino al 2007, ad una collaborazione specifica e costante a danno della concorrenza nel mercato di riferimento, in quanto i contatti tra le parti risultavano giustificati da valutazioni di mera convenienza strategico/imprenditoriale che, di volta in volta, erano lecitamente orientate a conseguire un vantaggio, anche a discapito delle altre imprese “in cordata” nel 1996”.
Il testo della sentenza è disponibile qui
Fonte: Giustizia Amministrativa