Con sentenza n. 11169/2016 il Tar Lazio ha annullato il provvedimento con il quale l’AGCM ha sanzionato, per violazione dell’art. 15 co. 2 della l. 287/90, il Consiglio Nazionale Forense per aver posto in essere un comportamento inottemperante alla propria delibera, emessa all’esito del procedimento I748, che aveva accertato un’intesa restrittiva della concorrenza contraria all’art. 101 TFUE.
Come si ricorderà, attraverso l’istruttoria I748 l’AGCM aveva accertato che l’adozione da parte del CNF del parere 48/2012, attraverso il quale veniva censurato l’utilizzo della pubblicità tramite circuiti web, integrasse un comportamento anticoncorrenziale, in quanto idoneo a limitare l’autonomia dei singoli avvocati rispetto alla determinazione del proprio comportamento economico sul mercato.
Successivamente, con il provvedimento oggetto della pronuncia in esame, l’AGCM ha accertato l’inottemperanza al provvedimento sopracitato, ravvisata nella mancata adozione da parte del CNF di provvedimenti espressi di revoca del parere 48/12 e nell’adozione di un atto interpretativo di tale parere, che stigmatizzava come comportamento deontologicamente scorretto la ricerca e l’acquisizione di clientela attraverso la suggestione creata dalla convenienza economica.
Con la sentenza in esame il Tar Lazio ha dapprima rilevato, accogliendo le censure della ricorrente, la violazione delle norme procedurali da parte dell’AGCM, per non aver concesso al CNF di essere sentita dal Collegio dell’Autorità nel corso del procedimento e di esporre le proprie difese nell’audizione finale e per aver omesso di inviare la comunicazione delle risultanze istruttorie. Il Tar Lazio ha infatti precisato che, contrariamente a quanto argomentato dall’AGCM, il procedimento di inottemperanza, pur in assenza di un riferimento espresso nell’art. 15 della l. 287/90, soggiace alle medesime norme procedurali previste per il procedimento antitrust ordinario, condividendo con quest’ultimo la medesima esigenza di tutela rafforzata del contraddittorio, derivante dalla particolare natura afflittiva della sanzione.
In secondo luogo, il Tar Lazio ha chiarito che la mancata revoca del parere non poteva configurare un comportamento sanzionabile, in quanto la mancata revoca di un atto di un’associazione con contenuto anticoncorrenziale non integra, a differenza della sua adozione, un comportamento rilevante ai fini antitrust, a meno che, sulla base della delibera originaria, vengano minacciati o attivati procedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti, circostanza esclusa nel caso di specie.
Per quanto attiene all’atto interpretativo del parere 48/12, il Tar Lazio ha condiviso la censura delle ricorrenti secondo cui tale atto aveva un contenuto diverso dal parere n. 48/2012, oggetto del precedente provvedimento sanzionatorio e pertanto, nella sua adozione, non poteva essere ravvisata un’ipotesi di inottemperanza ai sensi dell’art. 15 della l. 287/90, essendo il ricorso al procedimento di inottemperanza, in luogo di un nuovo procedimento sanzionatorio, giustificato solo quando sussiste una facilmente apprezzabile reiterazione di una condotta identica a quella già oggetto di sanzione. In ogni caso, conclude il Tar Lazio, il provvedimento non individuava ragioni specifiche per le quali l’atto interpretativo avrebbe avuto un contenuto oggettivamente anticoncorrenziale.
Sulla base di tali motivi, il Tar Lazio, in accoglimento del ricorso del CNF, ha annullato il provvedimento di inottemperanza.
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Fonte: Giustizia amministrativa