Il TAR Lazio, pronunciandosi sul ricorso n. 762/15 proposto dal Consiglio Nazionale Forense (il CNF) contro il provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (l’AGCM) reso in data 22 ottobre 2014, si è nuovamente espresso in merito alle indicazioni del CNF relative alle tariffe professionali degli avvocati. L’argomento è stato già oggetto di numerose pronunce (vd. Cons. St., sez. VI, 22 gennaio 2015, n. 238; Tar Lazio, sez. I, 11 giugno 2014, n. 8349; Cons. St., sez. VI, 9 marzo 2007, n. 1099, Tar Lazio, sez. I, 11 marzo 2005, n. 1809). Tuttavia le circostanze odierne sono diverse.
Il provvedimento oggetto del ricorso era stato adottato a seguito di un procedimento istruttorio al termine del quale l’AGCM aveva riscontrato una condotta in violazione dell’articolo 101 TFEU ed aveva imposto una sanzione per 912.536,40 euro. La presunta intesa restrittiva sarebbe consistita nell’adozione di un parere e nella ripubblicazione di una circolare da parte del CNF volti a limitare la libera determinazione dei compensi da parte dei professionisti.
Con riferimento alla circolare n. 22-C/2006, il CNF ha evidenziato come le doglianze in merito alle questioni antitrust della circolare fossero già state superate in via definitiva dalla successiva circolare n. 23-C/2007, adottata nell’ambito dell’indagine conoscitiva IC 34 del 2007.
Il CNF aveva allora sostenuto che la circolare 22-C/2006 non fosse volta alla reintroduzione dei minimi tariffari, bensì, avesse la sua giustificazione in un potere di intervento straordinario spettante al Consiglio, di intervenire per le ipotesi in cui i compensi dei professionisti fossero talmente esigui da non potere in alcun modo garantire la diligenza e la professionalità richiesta. Motivazione che era stata accolta.
Ha quindi affermato come la ripubblicazione della circolare 22-C/2006 nell’anno 2008 sia frutto di un errore materiale e non possa essere inquadrata come anticoncorrenziale. A sostegno dell’errore il CNF ha sostenuto come dal 2008 in poi alcuni professionisti abbiano effettivamente chiesto compensi irrisori e che non siano seguite sanzioni alcune.
Il TAR Lazio ha accolto la motivazione per effetto della quale è venuta meno la necessità di analizzare le altre. Ha pertanto riformato parzialmente il provvedimento nella parte in cui l’AGCM aveva qualificato come restrittiva della concorrenza la circolare 22-C/2006 ed ha demandato all’Autorità il compito di rideterminarne l’importo. Nel rideterminare la sanzione, l’AGCM dovrà non solo tener conto della minore gravità della condotta ma anche della durata, essendo venuta meno la possibilità di computare come restrittiva la condotta del 2008.
Fonte: TAR Lazio