Pronunciandosi sul ricorso proposto da F. Hoffmann-La Roche Ltd, Roche S.p.a., Novartis AG e Novartis Farma S.p.a. per la revocazione della sentenza con cui il Consiglio di Stato aveva definitivamente confermato il provvedimento sanzionatorio adottato dall’AGCM all’esito del procedimento I760, con ordinanza n. 2327/2021 il Consiglio di Stato ha formulato nuovamente un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia.
Come si ricorderà, con il procedimento I760, l’AGCM aveva accertato l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza, in violazione dell’art. 101 TFUE, posta in essere dai gruppi Novartis e Roche e volta ad ottenere una “differenziazione” artificiosa dei farmaci Avastin (farmaco per il trattamento di patologie tumorali) e Lucentis (farmaco per il trattamento delle patologie oftalmiche), manipolando la percezione dei rischi dell’uso in ambito oftalmico di Avastin.
Chiamato a pronunciarsi sugli appelli proposti dalle parti avverso la sentenza con cui il Tar Lazio aveva confermato il provvedimento, il Consiglio di Stato aveva formulato un primo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, affinché dirimesse alcune questioni relative all’applicazione dell’art. 101 TFUE e alla definizione del mercato rilevante, su cui la Corte di Giustizia si è espressa con la sentenza 23 gennaio 2018, C-179/16.
Alla luce delle indicazioni provenienti dalla Corte di Giustizia, con la sentenza n. 4990 del 2019 il Consiglio di Stato aveva ritenuto di rigettare gli appelli delle parti e confermare definitivamente il provvedimento.
Di tale pronuncia le parti hanno chiesto la revocazione al fine di ottenere il conseguente annullamento del provvedimento sanzionatorio, deducendo – oltre alla sussistenza di un errore di fatto revocatorio ex artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, nr. 4, c.p.c. su cui il Consiglio di Stato si è pronunciato con sentenza dichiarando l’inammissibilità del ricorso sul punto (v. sentenza n. 2222/2021) – l’errata applicazione da parte del Consiglio di Stato dei principi espressi dalla Corte di Giustizia.
A fronte di tale doglianza, con l’ordinanza in commento il Consiglio di Stato ha ritenuto di sollevare questione di pregiudizialità invitando la Corte di Giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 267 TFUE, a pronunciarsi sui seguenti quesiti:
“a) Se il giudice nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, in un giudizio in cui la domanda della parte sia direttamene rivolta a far valere la violazione dei principi espressi dalla Corte di Giustizia nel medesimo giudizio al fine di ottenere l’annullamento della sentenza impugnata, possa verificare la corretta applicazione nel caso concreto dei principi espressi dalla Corte di Giustizia nel medesimo giudizio, oppure se tale valutazione spetti alla Corte di Giustizia;
b) Se la sentenza del Consiglio di Stato n. 4990/2019 abbia violato, nel senso prospettato dalla parti, i principi espressi dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 23 gennaio 2018 in relazione a) all’inclusione nel medesimo mercato rilevante dei due farmaci senza tener conto delle prese diposizioni di autorità che avrebbero accertato l’illiceità della domanda e dell’offerta di Avastin off-label; b) alla mancata verifica della pretesa ingannevolezza delle informazioni diffuse dalle società;
c) Se gli articoli 4, paragrafo 3, 19, paragrafo 1, del TUE e 2, paragrafi 1 e 2, e 267 TFUE, letti anche alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, ostino ad un sistema come quello concernente gli articoli 106 del codice del processo amministrativo e 395 e396 del codice di procedura civile, nella misura in cui non consente di usare il rimedio del ricorso per revocazione per impugnare sentenze del Consiglio di Stato confliggenti con sentenze della Corte di Giustizia, ed in particolare con i principi di diritto affermati dalla Corte di Giustizia in sede di rinvio pregiudiziale”.
Il testo dell’ordinanza è disponibile qui.
Fonte: Giustizia Amministrativa