A conclusione della consultazione pubblica svolta tra aprile e maggio 2018, alla quale hanno partecipato circa trenta soggetti interessati, il 25 settembre l’AGCM ha adottato le nuove Linee Guida sulla compliance antitrust.
L’obiettivo dell’Autorità è quello di fornire alle imprese un orientamento in merito:
i) alla definizione del contenuto dei programmi di compliance;
ii) alla richiesta di valutazione del programma ai fini del riconoscimento della relativa attenuante;
iii) ai criteri che l’Autorità intende adottare ai fini del riconoscimento della suddetta circostanza.
Per quanto riguarda il contenuto del programma di compliance, secondo l’Autorità questo deve essere disegnato ed attuato in coerenza con le caratteristiche dell’impresa (e.g. natura, dimensione e posizione di mercato dell’impresa), nonché proporzionato alla complessità dell’organizzazione aziendale e all’articolazione dei livelli di management. Lo stesso deve, inoltre, essere adeguato al contesto di mercato (e.g. numero e dimensione delle imprese attive, frequenza dei contatti tra le imprese), anche in relazione alla dinamicità dello stesso.
Secondo l’AGCM, inoltre, affinché il programma di compliance sia efficace, devono sussistere le seguenti componenti:
a) riconoscimento della compliance antitrust come parte integrante della cultura e della politica aziendale;
b) identificazione e valutazione del rischio antitrust specifico dell’impresa;
c) attività di formazione e know-how;
d) sistemi di gestione dei processi a rischio antitrust;
e) sistema di incentivi;
f) auditing e miglioramento continuo del programma.
Con riferimento alla valutazione del programma, il riconoscimento del beneficio all’impresa coinvolta in un procedimento è sottoposto alla presentazione di un’apposita richiesta all’AGCM, accompagnata da una relazione illustrativa che spieghi le ragioni per cui il programma possa ritenersi adeguato, nonché l’effettiva ed efficace applicazione/implementazione del programma.
L’AGCM ha specificato che sono valutabili, ai fini dell’eventuale attribuzione dell’attenuante, solo i programmi di compliance adottati, attuati e trasmessi dalle Parti del procedimento o prima dell’apertura dell’istruttoria o entro sei mesi dalla notifica dell’inizio del procedimento. In ogni caso, i programmi devono essere accompagnati da una relazione illustrativa e da documentazione che dimostri la concreta applicazione del programma.
In merito al trattamento premiale applicabile a fronte dell’adozione dei programmi, l’AGCM ha distinto due ipotesi, a seconda che il programma sia adottato prima o dopo l’apertura dell’istruttoria. Più in particolare, in linea generale:
- in caso di adozione del programma ex post apertura dell’istruttoria, la riduzione a titolo di circostanza attenuante non potrà essere, salvi casi eccezionali, in misura superiore al 5%;
- se il programma è stato adottato prima dell’avvio dell’istruttoria, la riduzione potrà essere accordata fino al 15% della sanzione, in particolar modo nel caso in cui, grazie al programma, si sia potuto scoprire e interrompere l’illecito prima della notifica dell’avvio del procedimento istruttorio.
Le Linee guida sono disponibili qui: linee_guida_compliance_antitrust.
Fonte: AGCM