La Corte di Giustizia dell’Unione europea si è pronunciata oggi in relazione alla causa C-518/13 -The Queen su istanza della Eventech Ltd / Parking Adjuticator.
Secondo la Corte, la circostanza di autorizzare i taxi londinesi a circolare sulle corsie riservate agli autobus, ad esclusione dei veicoli a noleggio con conducente (“NCC”), non comporta un impiego di risorse statali.
La pronuncia odierna si basa sul rinvio pregiudiziale proposto dalla Court of Appeal del Regno Unito al fine di determinare se l’autorizzazione ad utilizzare la corsia preferenziale costituisca un aiuto di Stato.
Secondo la Corte, poiché i taxi si trovano in una situazione diversa, in fatto e in diritto, da quella dei veicoli a noleggio con conducente, tale autorizzazione non appare idonea a conferire loro, mediante risorse statali, un vantaggio economico selettivo.
La Corte ha osservato che la circostanza chei taxi londinesi non siano tenuti a pagare ammende per l’utilizzo delle corsie riservate non comporta per i poteri pubblici oneri supplementari con impiego di risorse statali. La Corte ha osservato che le corsie preferenziali non sono state costruite a beneficio dei taxi, ma in quanto elemento della rete stradale londinese e mirano innanzitutto ad agevolare il trasporto pubblico in autobus.
Da questo punto di vista, secondo la Corte, uno Stato non conferisce necessariamente un vantaggio economico quando accorda un diritto di accesso preferenziale a taluni utenti di un’infrastruttura pubblica, che non è sfruttata economicamente dalle autorità pubbliche, per perseguire la realizzazione di un obiettivo previsto dalla normativa nazionale (quale quello di garantire un sistema di trasporto sicuro ed efficiente).
Secondo la Corte, in considerazione delle caratteristiche dei taxi londinesi, le autorità nazionali competenti hanno potuto ragionevolmente ritenere che l’accesso di tali taxi alle corsie riservate agli autobus potesse favorire l’efficienza del sistema di trasporto stradale londinese.
La Corte osserva poi che i taxi londinesi, in virtù del loro status giuridico, si trovano in una situazione diversa, in fatto e in diritto, da quella dei NCC, per cui le due categorie di veicoli non sono comparabili. Solo i taxi londinesi possono offrire i propri servizi, sono assoggettati all’obbligo di prendere a bordo clienti, devono essere riconoscibili e in grado di trasportare persone che si spostano in sedia a rotelle e i loro conducenti devono disporre di conoscenze particolarmente approfondite della città di Londra e fatturare i propri servizi mediante un tassametro. Ciò considerato, la politica relativa alle corsie riservate agli autobus non appare in particolare idonea a conferire un vantaggio economico selettivo ai taxi londinesi.
Ad avviso di chi scrive, è degna di nota l’osservazione della la Corte per cui non si può escludere che il fatto di autorizzare i taxi londinesi a utilizzare le corsie riservate agli autobus vietandolo invece ai NCC possa avere l’effetto di scoraggiare la prestazione di servizi da parte dei NCC a Londra, con conseguente diminuzione delle opportunità per le imprese con sede in altri Stati membri di inserirsi in tale mercato.
Il che sembra aprire la strada, è proprio il caso di dirlo, ad una possibile diversa qualificazione della fattispecie: diniego di accesso ad una “struttura essenziale”?
Fonte: Curia