L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha pubblicato, in data 10 luglio 2017, il parere rivolto al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei Deputati, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ed all’ENAC (AS1394).
Il parere è stato formulato ai sensi dell’art. 21 L. n. 287/90, in merito all’acquisizione di controllo congiunto della società Aeroporto Valerio Catullo di Villafranca di Verona S.p.A. da parte della società SAVE S.p.A., avvenuta nel 2014 in assenza di procedure di evidenza pubblica.
A riguardo, l’AGCM osserva innanzitutto che la legge finanziaria per l’anno 1994 ha avviato un processo di riforma del regime di gestione dei servizi aeroportuali, volto a promuovere una progressiva privatizzazione degli aeroporti italiani ed a trasferire ai gestori l’onere della realizzazione e della manutenzione delle infrastrutture. A tal fine è stata regolata la costituzione di apposite società di capitali per la gestione dei servizi e delle infrastrutture aeroportuali.
Il D.M. n. 521/1997 dispone che la scelta del socio privato di maggioranza di tali società di capitali debba avvenire secondo procedure ad evidenza pubblica, con un confronto concorrenziale che tenga conto delle capacità tecniche e finanziarie dei soggetti interessati.
In linea con tale normativa, la convenzione stipulata tra ENAC e la società Catullo per l’affidamento in concessione dell’aeroporto di Verona riporta che “la concessionaria adotta le misure atte a prevedere l’espletamento delle procedure di evidenza pubblica per le ipotesi di privatizzazione di quote anche di minoranza del capitale che comportino la perdita della posizione di maggioranza pubblica”.
In passato, nota l’Autorità, tale normativa è stata interpretata nel senso di consentire ad un socio privato di acquistare partecipazioni di società aeroportuali, anche idonee a conferire una posizione di controllo, in assenza di procedure di gara, alla condizione che il socio pubblico conservasse la maggioranza numerica di quote sociali.
Tuttavia, la normativa generale e il TUSPP di recente emanazione sanciscono inequivocabilmente che, nella dismissione di partecipazioni di società pubbliche, è d’obbligo rispettare i principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione nella scelta del socio privato.
Lo stesso Codice degli Appalti, all’art. 5 c. 9, sancisce che la scelta del socio privato di società miste debba svolgersi con procedure ad evidenza pubblica, in presenza di una disposizione di legge che autorizzi la costituzione di società miste per la realizzazione e/o gestione di un’opera pubblica o di un servizio.
Tale articolo è stato applicato dalla giurisprudenza anche all’ipotesi in cui una società mista già costituita abbia deciso di aprire il proprio capitale all’apporto di un nuovo socio privato, con conseguente modifica dell’assetto soggettivo originario della gestione, al fine di impedire che un privato possa acquisire l’affidamento di un servizio pubblico senza un previo confronto concorrenziale.
Il TUSPP stesso ribadisce la necessità di rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione nel caso di alienazione di partecipazioni sociali, e rinvia al sopra citato articolo del Codice degli Appalti nel caso si tratti di società a partecipazione mista pubblico-privata.
L’AGCM ritiene quindi che la normativa generale non legittimi modalità di cessione di partecipazioni di minoranza non conformi alla stessa, e ritiene che, al fine di tutelare la concorrenza, sia sempre preferibile l’indizione di una procedura ad evidenza pubblica rispetto alla trattativa privata per individuare il soggetto privato acquirente.
Alla luce di quanto esposto, l’Autorità invita le Autorità in indirizzo: (i) ad adoperarsi in futuro affinché venga rispettato l’obbligo del ricorso a procedure di evidenza pubblica nella scelta del socio privato, promuovendo l’indizione di vere e proprie gare quanto meno nei casi in cui, per effetto della cessione delle quote pubbliche e/o di un successivo aumento di capitale, si possa modificare l’assetto soggettivo originario della gestione della società titolare di pubbliche concessioni aeroportuali; (ii) a valutare l’opportunità di una modifica della normativa settoriale affinché essa risulti armonizzata a quella generale anche con riferimento alle modalità di cessione di partecipazioni pubbliche di minoranza, al fine di evitare possibili ambiguità interpretative.
Fonte: AGCM