L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha imposto al Consiglio nazionale forense (CNF) una sanzione pecuniaria pari a Euro 912.536,40 per aver ristretto la concorrenza in violazione dell’art. 101 del TFUE, limitando l’autonomia degli avvocati in materia di compensi professionali.
Come si ricorderà l’istruttoria era stata avviata il 16 luglio 2013 al fine di valutare la sussistenza di eventuali intese restrittive della concorrenza. In particolare, le violazioni contestate al CNF riguardavano due distinte condotte in relazione alla determinazione dei compensi e alla ricerca di nuova clientela. In particolare, sotto il primo profilo, l’AGCM aveva preso in considerazione la pubblicazione alla voce “Tariffe” sul sito istituzionale del CNF del D.M. n. 127/04 e del D.M. n. 140/12, accompagnati dalla circolare n. 22-C/2006, in cui si affermava che, a prescindere dagli interventi di liberalizzazione del 2006, sarebbe stato sanzionato deontologicamente il professionista che non avesse rispettato i (livelli) minimi tariffari; sotto il secondo profilo, l’AGCM aveva incentrato la propria attenzione sul parere del CNF n. 48/2012, nel quale si affermava che l’utilizzo da parte degli avvocati di circuiti informatici per la promozione della propria attività professionale su internet è in contrasto con il divieto di accaparramento di clientela sancito dall’art. 19 del Codice deontologico forense, risultando dunque idoneo ad integrare una violazione disciplinare passibile di sanzione.
A conclusione dell’istruttoria, l’AGCM ha accertato che i suddetti interventi erano diretti a limitare la concorrenza tra avvocati sul prezzo e sulle condizioni economiche delle prestazioni professionali. L’AGCM ha altresì diffidato il CNF dal ripetere in futuro analoghi comportamenti.
Il provvedimento sanzionatorio è disponibile qui.
Fonte: AGCM