L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha pubblicato, in data 23 marzo 2020, il parere rivolto al Senato della Repubblica Italiana, alla Camera dei Deputati ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (AS1652).
Il parere è stato formulato ai sensi dell’art. 21 L. n. 287/90 in merito alle criticità concorrenziali derivanti da alcune previsioni contenute nella legge n. 160/2019, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” (legge di Bilancio 2020).
- Sulla sperimentazione dei servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del SSN (art. 1 commi 461 e 462)
La legge di Bilancio dispone una proroga al biennio 2021-2022 della sperimentazione per la remunerazione di servizi sanitari assistenziali erogati dalle farmacie con oneri a carico del SSN per le nove Regioni per le quali tale sperimentazione già era stata avviata dalla legge di Bilancio 2018, e l’estensione della stessa alle restanti Regioni a statuto ordinario.
Si tratta di servizi volti ad assicurare alla farmacie lo svolgimento dell’assistenza domiciliare integrata, lo svolgimento di programmi di educazione sanitaria e prevenzione, l’erogazione di servizi di c.d. II livello (come l’effettuazione di analisi di laboratorio), e la possibilità di gestire la prenotazione di visite ed esami specialistici ambulatoriali, nonché il ritiro del relativo referto, presso strutture sia pubbliche sia private convenzionate.
La legge di Bilancio amplia anche l’oggetto della sperimentazione, con la previsione di usufruire di un servizio di accesso personalizzato ai farmaci, in collaborazione con i medici di medicina generale e i pediatri.
L’AGCM ritiene che tali previsioni assumano rilievo dal punto di vista concorrenziale, in quanto le prestazioni richiamate potrebbero essere fornite anche da parte degli esercizi commerciali diversi dalle farmacie, abilitati alla vendita di medicinali da banco (cd. OTC) e dei prodotti non soggetti a prescrizione medica.
Già in precedenza l’Autorità si era espressa relativamente al servizio di prenotazione di visite mediche e ritiro referti, sottolineando l’importanza delle parafarmacie quale canale alternativo per lo sviluppo della concorrenza nella distribuzione di prodotti/servizi farmaceutici ed individuando nel divieto alle parafarmacie di offrire tali servizi un condotta ingiustificatamente lesiva della concorrenza e dei principi a tutela della concorrenza.
L’Autorità ritiene quindi che anche l’esclusione dalla sperimentazione degli esercizi commerciali sopra menzionati possa comportare una ingiustificata restrizione della concorrenza.
L’AGCM sottolinea che un’apertura a tali soggetti avverrebbe nell’interesse dei consumatori, realizzando una generale ed effettiva apertura del mercato e consentendo l’ingresso di nuovi attori nell’offerta del servizio farmaceutico in senso lato. Ciò avverrebbe inoltre nel rispetto del diritto alla salute, in quanto anche all’interno degli esercizi commerciali quali le parafarmacie deve essere presente per legge un farmacista abilitato all’esercizio della professione ed iscritto al relativo ordine, a garanzia del presidio sanitario richiesto dal SSN per il corretto svolgimento del servizio pubblico.
- Sull’istituzione di un Fondo per il funzionamento delle Commissioni Uniche Nazionali (art. 1, commi 518 e 519)
La legge di Bilancio dispone l’istituzione di un fondo per il funzionamento delle CUN al fine di promuovere e razionalizzare i procedimenti di formazione e diffusione dei prezzi e la trasparenza delle relazioni contrattuali nelle filiere agricole.
L’AGCM ha già fatto presente più volte che l’istituzione dell CUN è accettabile unicamente come soluzione transitoria e preliminare allo stabilimento di effettivi meccanismi di mercato, e che la loro operatività dev’essere improntata alla più rigorosa trasparenza operativa.
L’AGCM auspica quindi che, nel decreto di istituzione e disciplina del fondo, vengano adottate modalità operative atte a garantire obiettivi di efficienza e trasparenza operativa.
- Sull’introduzione di una nuova imposta sui prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo e sui limiti all’attività di rivendita degli stessi (art. 1, comma 660)
La legge di Bilancio introduce una nuova imposta di consumo gravante sui prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo (cartine e filtri) e dispone che tali prodotti possano essere venduti esclusivamente per il tramite delle rivendite autorizzate.
A parere dell’Autorità, tale disposizione suscita delle perplessità dal punto di vista concorrenziale, viste le stringenti modalità di commercializzazione al pubblico che introduce (solo tramite i rivenditori autorizzati alla vendita dei generi di monopolio) e vietandone la vendita a distanza, anche transfrontaliera, operando quindi una equiparazione della disciplina del prodotto accessorio al tabacco da fumo al tabacco stesso.
Secondo l’AGCM, tale riserva configura una limitazione quantitativa degli operatori e dei canali di vendita, restrittiva della concorrenza e non giustificabile in termini di proporzionalità rispetto all’interesse pubblico della tutela della salute (non appare idonea a diminuire la domanda di tabacco), nonché una limitazione della libertà di prestazione dei servizi e di circolazione delle merci all’interno dell’Unione Europea. In particolare, la Direttiva 2014/40 UE consente il divieto di vendita transfrontaliera solo dei prodotti del tabacco e non anche dei prodotti accessori.
L’Autorità suggerisce quindi l’abrogazione delle norme relative alle limitazioni richiamate.
- Sul differimento dei termini relativi alla concessione dell’infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena (art. 1, comma 719)
La legge proroga il termine per la stipula, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), degli atti convenzionali di concessione autostradale per l’autostrada A22 Brennero-Modena dal 30 novembre 2018 al 30 giugno 2020.
L’AGCM ricorda che la concessione (affidata alla Autostrade del Brennero S.p.a.) è terminata il 30 aprile 2014. Nel gennaio 2016, è stato firmato un protocollo di intesa che consente l’affidamento in house della concessione a una società interamente partecipata dalle amministrazioni territoriali. Il d.l. 148/2017 ha quindi individuato il concedente nel MIT. Il termine per la firma della nuova convenzione di concessione era quindi il 30 novembre 2018.
L’AGCM rileva che il nuovo differimento comporta anche la possibilità di differire l’avvio delle procedure di gara per l’individuazione di una nuova concessionaria, in caso di mancata sottoscrizione.
L’Autorità, in proposito, ribadisce quanto già ripetutamente espresso in materia di concessioni autostradali, segnalando l’esigenza, soprattutto nelle fasi di riassegnazione delle concessioni, di rispettare i principi di concorrenza nelle modalità di affidamento e di ricorrere a procedure competitive, al fine di selezionare al meglio e per tempo i gestori in termini di qualità e sicurezza dei servizi, propensione agli investimenti e minor costo di gestione. È stato inoltre osservato come gli investimenti infrastrutturali possano essere più utilmente garantiti dall’assegnazione tramite gara delle tratte al gestore più efficiente e da adeguati sistemi tariffari e meccanismi regolatori, piuttosto che mediante il prolungamento del rapporto concessorio esistente.
In quest’ottica, non andrebbero disposti rinnovi automatici e proroghe delle concessioni, che bloccano lo sviluppo dell’economia e impediscono al mercato concorrenziale di produrre i suoi effetti, in termini di efficienza e di innovazione
Fonte: AGCM