L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha pubblicato, il 22 febbraio 2016, il parere rivolto all’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Città di Milano ed al Comune di Milano (AS1252).
Il parere è stato formulato ai sensi dell’art. 21 L. n. 287/90, relativamente al contenuto della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale della Città di Milano n. 14 del 9 settembre 2015, recante “approvazione dello schema di atto integrativo della Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato della Città di Milano”, così come correlata alla precedente Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Milano, n. 6 del 19 marzo 2015 avente ad oggetto “Sistema Idrico Integrato – Approvazione Piano d’Ambito”.
Con detta delibera, l’Ufficio ha esteso la gestione del Servizio Idrico Integrato (SII) a favore della Metropolitana Milanese S.p.A., modificando la relativa convenzione di affidamento e disponendo una proroga della scadenza dal 2027 al 2037.
A seguito di una richiesta di informazioni inviata dall’AGCM in relazione a tale proroga, con la quale l’Autorità chiedeva se era stata predisposta e pubblicata la relazione di cui all’art. 34, comma 20, D.L. 179/12, il Comune e l’Ufficio intestati avevano risposto di non aver predisposto detta relazione, in quanto ritenevano che la norma la richiedesse unicamente nel caso di nuovo affidamento di servizi pubblici locali, e non “nel caso di mero adeguamento del rapporto di gestione in essere”.
L’art. 24, comma 20, D.L. 179/12 recita: “per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l’economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l’affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell’ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.”
L’Autorità ha osservato che la ratio della citata disposizione normativa è quello di assicurare il rispetto della normativa europea e la parità tra gli operatori, oltreché l’economicità della gestione e la garanzia di adeguata informazione alla collettività di riferimento. Inoltre, la relazione prevista deve comprendere un piano economico-finanziario che contenga anche la proiezione, per il periodo di durata dell’affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti; tale piano deve essere a sua volta asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall’istituto di credito stesso e iscritte nell’albo degli intermediari finanziari.
L’Autorità ha osservato inoltre che la Delibera in oggetto, determinando una proroga decennale dell’affidamento del SII per un periodo consistente (dieci anni), deve essere considerata quale prolungamento dell’Affidamento a beneficio di M.M. S.p.A. in misura corrispondente all’estensione della proroga stessa, e dunque essa stessa va qualificata alla stregua di affidamento diretto della gestione del servizio.
L’AGCM ha quindi concluso che, stanti tali premesse, l’Ente affidante deve curare la predisposizione della relazione illustrativa di cui all’art. 34, comma 20, D.L. 179/12.
Per visualizzare il testo del parere AS1252
Fonte: AGCM