L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha pubblicato, il 7 marzo 2016, il parere rivolto alla Segreteria Generale del Comune di Taranto (AS1258).
Il parere è stato formulato ai sensi dell’art. 22 L. n. 287/90, su richiesta pervenuta dall’intestata amministrazione, e concerne l’affidamento diretto in convenzione alle associazioni protezionistiche o animaliste della concessione di gestione dei servizi pubblici aventi ad oggetto il ricovero e la custodia dei cani, secondo quanto previsto dall’articolo 14, comma 2- bis, della l.r. Puglia n. 12/1995.
L’Autorità premette che l’iscrizione a detto albo richiede quale prerequisito “la mancanza del fine di lucro e la tutela degli animali”; inoltre, per legge, le attività oggetto di convenzione svolte dalle associazioni devono avere “carattere volontario con esclusione di fini di lucro”.
L’Autorità richiama quindi il suo consolidato orientamento secondo cui le associazioni di volontariato, ancorché non perseguano fini di lucro e siano ispirate da principi solidaristici e sebbene le prestazioni fornite dai collaboratori siano per lo più o totalmente a titolo gratuito, sono imprese ai sensi del diritto antitrust allorché svolgano attività economica e, pertanto, non sono di per sé sottratte all’applicazione delle regole dell’evidenza pubblica.
Secondo la giurisprudenza comunitaria, l’affidamento diretto di servizi pubblici ad associazioni di volontariato è legittimo solo dove l’ambito normativo in cui si svolge l’attività delle associazioni in parola contribuisca effettivamente a una finalità sociale e al perseguimento degli obiettivi di solidarietà ed efficienza di bilancio.
E’ quindi necessario, puntualizza l’AGCM, che le associazioni non perseguano obiettivi diversi e che non traggano alcun profitto dalle loro prestazioni, a prescindere dal rimborso di costi variabili, fissi e durevoli nel tempo, necessari per fornire le relative prestazioni, e che non procurino alcun profitto ai loro membri; in particolare, occorre verificare che l’attività di volontariato non fornisca copertura al perseguimento di alcuno scopo di lucro, nemmeno indiretto.
Ecco quindi, conclude l’Autorità, che anche le disposizioni in oggetto dovranno essere lette alla luce dell’orientamento comunitario in materia, verificando in concreto il contesto normativo e convenzionale in cui si inscrive detto affidamento diretto al fine di valutare l’applicabilità dei principi e delle indicazioni esegetiche della Corte di Giustizia UE sopra menzionati.
Per visualizzare il testo del parere: AS1258
Fonte: AGCM