L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha pubblicato, il 14 marzo 2016, il parere rivolto al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei Deputati, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dello Sviluppo Economico (AS1262).
Ai sensi dell’articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l’AGCM, ha deliberato di formulare le seguenti proposte di modifica normativa alla luce di alcune problematiche concorrenziali rilevate in materia di gare per il servizio di distribuzione del gas naturale, originariamente previste dall’art. 14 del D.Lgs. n. 164/2000 e ad oggi ancora mai celebrate.
L’Autorità esordisce premettendo che l’attività di distribuzione del gas è un monopolio naturale, e che la migliore modalità per ottenere i benefici in termini di efficienza, di qualità del servizio e di più contenuti prezzi per i consumatori finali, che derivano dal confronto concorrenziale, è quella di scegliere il concessionario attraverso una gara (cd. concorrenza per il mercato).
La normativa che presiede allo svolgimento delle gare negli Ambiti ottimali normativamente definiti (i 177 Ambiti Territoriali Minimi (Atem) di cui ai DM 19 gennaio 2011 e 18 ottobre 2011) individua numerosi aspetti – sia di tipo qualitativo sia di tipo più prettamente economico – sui quali è possibile un confronto tra diverse offerte tra loro in concorrenza.
Ad oggi, tuttavia, le disposizioni che prevedono l’effettuazione delle procedure competitive per la scelta del gestore dei servizi sono state di fatto disattese. L’originario quadro normativo aveva previsto ampi termini per la predisposizione delle gare, termini che sono stati prorogati più di una volta, ma nonostante ciò le stazioni appaltanti non vi hanno mai ottemperato. Quelle che lo hanno fatto, puntualizza l’Autorità, sono state indotte ad ottemperare dalla minaccia della penalizzazione economica prevista dalla legge per i comuni appartenenti all’Atem la cui stazione appaltante non avesse provveduto nei termini a pubblicare il bando di gara.
La legge n. 21/2016 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”) prevede una nuova consistente proroga dei termini per la pubblicazione dei bandi, che agisce peraltro retroattivamente anche per gli Atem per i quali i termini sono già scaduti, nonché l’eliminazione di alcune misure volte ad assicurare la perentorietà e cogenza dei termini di legge per la pubblicazione dei bandi di ciascun Atem, quali la previsione di una penalizzazione economica per i comuni che non rispettano la scadenza per la pubblicazione del bando.
L’Autorità ritiene che tali proroghe, ritardando ulteriormente la data attesa di effettuazione delle gare, causeranno gravi ripercussioni in termini di mancata attribuzione agli utenti finali dei benefici derivanti dalla concorrenza tra gli operatori; inoltre, rischiano di riprodurre gli esiti indesiderabili delle numerose proroghe già concesse in passato, allo scadere delle quali le stazioni appaltanti hanno continuato a perseverare nella loro inerzia.
In secondo luogo, l’abrogazione delle previste penalizzazioni pecuniarie per le stazioni appaltanti in caso di ritardo nella pubblicazione dei bandi comporta l’eliminazione dell’unico strumento che risulta aver avuto una qualche efficacia nel dar corso alle procedure di gara, e quindi rende elevatissima la probabilità che le proroghe nuovamente introdotte conducano di fatto a rinvii sine die.
Tanto premesso, l’Autorità individua tre possibili interventi normativi per l’effettuazione delle gare d’ambito:
- l’introduzione di meccanismi che rendano cogenti le nuove scadenze previste: è necessario reintrodurre il meccanismo sanzionatorio nel caso di mancato rispetto delle scadenze;
- l’eliminazione di restrizioni soggettive e di barriere all’accesso alle gare e alla partecipazione alle stesse: la normativa vigente (in particolare il D.M. 226/2011) prevede che alcuni requisiti soggettivi volti a dimostrare l’esperienza e la capacità delle imprese di operare nel settore della distribuzione del gas (possesso di certificazioni specifiche, dimostrazione di competenze in materia di sicurezza relative al servizio di distribuzione del gas, ecc.) siano posseduti da ogni singolo partecipante ad un raggruppamento di imprese, affinché quest’ultimo sia ammesso a partecipare alla gara. Tale restrizione, a detta dell’Autorità, non è necessaria, perché basterebbe che tali capacità siano possedute da un solo partecipante: è quindi necessaio rivedere la norma al fine di garantire una più ampia partecipazione;
- il superamento delle disposizioni transitorie: la normativa vigente (disposizioni transitorie, d.lgs. n. 164/2000) prevede che il gestore uscente abbia diritto ad un riconoscimento del valore di rimborso per gli impianti la cui proprietà è trasferita al nuovo gestore (cd. VIR), secondo criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Tale previsione trovava la sua ratio nella compensazione dei concessionari esistenti, a fronte di una interruzione ope legis del rapporto concessorio, nei casi in cui tale interruzione avesse luogo prima che l’affidamento arrivasse alla sua scadenza naturale. Tuttavia, poiché le gare d’ambito non sono state effettuate, le concessioni sono state prorogate così a lungo che il presupposto della norma (eventuali interruzioni anticipate) è venuto meno. Ecco quindi che l’abrogazione di tale disposizione comporterebbe anche l’eliminazione di una potenziale fonte di incertezza per i partecipanti alle gare e una consistente diminuzione delle possibili occasioni di contenzioso in merito alle gare stesse, perché ridurrebbe in maniera consistente l’incertezza sull’entità del rimborso da riconoscere al gestore uscente.
In conclusione, l’Autorità ritiene che la recente definizione di nuove proroghe per la pubblicazione dei bandi delle gare d’Atem rischino di determinare un grave vulnus per l’auspicato sviluppo concorrenziale dei mercati della distribuzione del gas.
l’Autorità ritiene quindi necessario che il legislatore prenda in considerazione le misure di razionalizzazione e semplificazione sopra delineate, finalizzate a garantire l’assoluto e rigoroso rispetto delle nuove tempistiche di gare previste, a massimizzare la partecipazione alle gare e la regolarità di svolgimento delle stesse.
L’AGCM conclude ricordando che i provvedimenti dovranno avere carattere d’urgenza, al fine di evitare il ricorso a nuove dilazioni.
Per leggere il testo del parere: AS1262
Fonte: AGCM.