L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha rideterminato la sanzione amministrativa pecuniaria da applicare al Consiglio Nazionale Forense (CNF) per il comportamento allo stesso ascritto nel provvedimento dell’AGCM n. 25154 del 22 ottobre 2015.
A tale decisione l’AGCM è giunta in ragione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione I, 1° luglio 2015, n. 8778, con cui è stato parzialmente accolto il ricorso presentato dal CNF avverso il provvedimento finale dell’istruttoria nel caso I748, riducendo al solo parere n. 48/2012 il perimetro dell’intesa sanzionata.
In ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio e impregiudicata ogni determinazione ad esito del relativo appello dinanzi al Consiglio di Stato, l’AGCM con provvedimento n. 25613 del 3 settembre 2015 aveva avviato un nuovo procedimento per la rideterminazione della sanzione da irrogare al CNF. A chiusura dell’istruttoria in questione, l’AGCM ha rideterminato la sanzione nella misura di 513.914,17 €, in luogo degli originari 912.536,40 €.
A tale determinazione l’Autorità è giunta, osservando che:
(i) con riguardo alla gravità, l’intesa circoscritta al parere n. 48/2012 deve continuare ad essere qualificata come “grave”. In relazione al coefficiente di gravità da applicare, la riduzione del perimetro dell’intesa ha comportato una rideterminazione dell’offensività dell’infrazione e l’attribuzione di un diverso coefficiente di gravità pari al 2,5%;
(ii) per quanto attiene alla durata dell’infrazione, questa ha avuto inizio l’11 luglio 2012, data di adozione del parere n. 48/201219 e, come evidenziato nel provvedimento n. 25154/2014, non censurato sul punto dal TAR, la stessa risultava ancora in corso alla data di adozione del medesimo, ossia il 22 ottobre 2014, non essendo intervenuto alcun atto del CNF comunicato agli iscritti di revoca del parere n. 48/201220. Pertanto, l’infrazione risulta avere una durata pari a 2 anni, 3 mesi e 11 giorni, corrispondente ad un coefficiente di 2,28 (così determinato: 2+(3/12)+(11/365)=2,280).
Il provvedimento è disponibile qui: I748C.
Fonte: AGCM