L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), a chiusura del procedimento I784, ha deliberato che le società Fertitalia S.r.l., Ni.Mar. S.r.l., Nuova Amit S.r.l. e S.E.S.A. – Società Estense Servizi Ambientali S.p.A. hanno posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza ex art. 2 della L. n. 287/90 avente per oggetto il coordinamento del proprio comportamento per la partecipazione alla procedura di affidamento del servizio di trattamento e smaltimento delle frazioni “umido organico” e “verde” derivanti dalla raccolta differenziata dei rifiuti di tutti i comuni della Provincia di Rovigo, bandita da parte della società Ecoambiente S.r.l. nel marzo 2013. Per gli effetti, l’AGCM ha diffidato dette società dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell’infrazione accertata e ha imposto loro le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a Fertitalia S.r.l. 214.567 €, a Ni.Mar. S.r.l. 259.733 €, a Nuova Amit S.r.l. 639.888 € e a S.E.S.A. 67.328 €.
Come si ricorderà, il procedimento era stato avviato nel settembre 2014 a seguito di una segnalazione pervenuta da parte di un privato cittadino. A chiusura dell’istruttoria svolta, l’AGCM ha ritenuto sussistente un quadro di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti a supporto della tesi dell’attuazione da parte delle imprese investigate di una concertazione avente ad oggetto la ripartizione dei lotti posti a gara, che ha consentito la fissazione dei prezzi del servizio avendo dette società ribassato solo di pochissimo nelle offerte presentate le basi d’asta decise dalla stazione appaltante per la gara in esame.
Ai fini sanzionatori, in considerazione della rilevanza dell’effettivo impatto economico dell’illecito sulla base della dimensione dell’appalto, l’AGCM ha ritenuto di dover prendere in considerazione una percentuale del valore delle vendite pari al 15%. La stessa inoltre ha imposto a tutte le imprese sanzionate una entry fee in considerazione della circostanza che la fattispecie accertata si configura quale restrizione particolarmente grave della concorrenza in relazione, oltre che alla natura dell’infrazione, alla tipologia del servizio interessato, il trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, ovvero un servizio per i cittadini finali che presenta elasticità alla domanda pressoché nulla in relazione al suo carattere di necessità per la comunità. L’AGCM, infine, ai sensi del punto 25 delle proprie Linee Guida, ha incrementato, nella misura del 50% dell’importo base, la sanzione imposta alla società SESA, in ragione dell’elevatezza del valore del fatturato globale della società rispetto al fatturato specifico dell’infrazione, a garanzia della proporzionalità ed effettiva deterrenza delle sanzioni proposte.
Il testo integrale del provvedimento è disponibile qui.
Fonte: AGCM