Con sentenze nn. 13886 e 13888 del 2020 il Tar Lazio, accogliendo i ricorso promossi da Herambiente S.p.A. e da Hera Holding Energia Risorse Ambiente S.p.A., ha annullato il provvedimento sanzionatorio emesso dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) a conclusione del procedimento istruttorio A444.
Come si ricorderà, con il provvedimento impugnato l’AGCM aveva ritenuto che Herambiente e la sua controllante Hera Holding Energia Risorse Ambiente avessero posto in essere un abuso di posizione dominante nei mercati collegati alla raccolta differenziata di carta in numerosi comuni dell’Emilia Romagna, impedendo l’accesso ai rifiuti cellulosici da raccolta differenziata urbana congiunta ai concorrenti della propria controllata Akron, operante nella produzione e vendita del macero destinato alle cartiere. L’abuso sarebbe stato realizzato dal gruppo Hera attraverso la cessione diretta dei rifiuti cartacei provenienti dalla raccolta congiunta urbana alla controllante Akron, senza alcun confronto equo, trasparente e non discriminatorio con le offerte dei concorrenti e ad un prezzo inferiore a quello di mercato.
Con le sentenze in commento il TAR Lazio, condividendo le censure mosse dalle ricorrenti, ha annullato in toto il provvedimento sanzionatorio.
Il TAR Lazio ha ritenuto il provvedimento illegittimo anzitutto per non aver l’AGCM correttamente analizzato il mercato rilevante e la potenziale concorrenza esistente al momento dei fatti. In proposito il TAR Lazio ha rilevato l’insussistenza all’epoca dei fatti di un mercato pienamente liberalizzato e concorrenziale dell’attività di recupero dei rifiuti cartacei, considerando che la legislazione all’epoca vigente non prevedeva alcun obbligo per il gestore del servizio pubblico (Hera) di assegnare mediante gara la fase del recupero dei rifiuti, onerando anzi il gestore di assicurare la continuità, la sicurezza e l’efficienza dell’intero ciclo dei rifiuti, ivi compresa la fase finale del recupero.
Alla luce del particolare ruolo di gestore del servizio pubblico di Hera e del contesto di riferimento, il TAR Lazio ha ritenuto altresì viziato l’accertamento di un abuso di posizione dominante consistente nel mancato assoggettamento della selezione dell’affidatario della fase del recupero ad una procedura competitiva.
Secondo il TAR Lazio, infatti, nella specifica fattispecie collegata all’espletamento di un servizio pubblico – che non prevede l’obbligo di procedure a evidenza pubblica per la gestione di sub-fasi – ricorreva in capo all’Autorità l’obbligo di verificare se l’affidamento “infragruppo” da parte di Hera fosse stato orientato esclusivamente a escludere dal mercato concorrenti della controllata Akron che fossero però altrettanto efficienti e potessero assicurare una gestione qualitativa analoga a beneficio dei consumatori/utenti.
Tale obbligo, secondo il TAR Lazio, non è stato adempiuto dall’AGCM. Al contrario, il TAR Lazio ha rilevato come nel procedimento Hera avesse fornito elementi solidi a dimostrazione del fatto che solo l’affidamento “infragruppo” avrebbe potuto preservare la qualità del servizio in gestione nonché elementi atti a provare come la controllante Akron fosse la sola impresa in possesso delle necessarie competenze e requisiti tecnici per lo svolgimento dell’attività. L’AGCM – prosegue il TAR Lazio – non ha invece contestato con dati oggettivi tali circostanze né ha dimostrato che altri operatori, pur eventualmente in associazione, avrebbero potuto garantire i risultati di gestione imposti a Hera nella qualità di gestore del servizio pubblico.
Le sentenze sono disponibili qui e qui.
Fonte: Giustizia Amministrativa