L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha pubblicato, in data 23 settembre 2019, il parere rivolto alla Regione Basilicata (AS1616).
Il parere è stato formulato ai sensi dell’art. 21 L. n. 287/90 in merito alle distorsioni della concorrenza o del corretto funzionamento del mercato, determinate dalle delibere della Giunta Regionale n. 432 del 4 luglio 2019, recante “Tetti di spesa per le strutture private accreditate per la specialistica ambulatoriale ex art. 25 Legge n. 833/78 – anni 2019-2020. Approvazione definitiva a seguito del parere della IV Commissione Consiliare Permanente”, e n. 67 del 24 gennaio 2019, recante “Tetti di spesa per le strutture private accreditate per la specialistica ambulatoriale ex art. 25 Legge n. 833/78 – art. 6 della L.R. n. 18/2018 – anni 2019-2020”.
L’Autorità premette di essersi pronunciata più volte sui possibili profili restrittivi della concorrenza prodotti dall’esercizio del potere autoritativo della Regione di definizione dei tetti di spesa entro cui remunerare le prestazioni sanitarie di laboratorio, erogate da strutture private accreditate e convenzionate e quindi a carico della finanza pubblica.
In particolare, l’Autorità ha sottolineato la restrittività concorrenziale della definizione dei tetti di spesa unicamente in base al costo storico, per cui vengono individuati annualmente gli stessi importi massimi per branca e poi per singolo laboratorio. Si tratta infatti di criterio idoneo a cristallizzare le posizioni degli operatori e a limitare l’esplicarsi di dinamiche concorrenziali nel mercato.
L’Autorità auspica l’introduzione di altri criteri, di tipo prestazionale e qualitativo.
Infine, e proprio riguardo alla Regione Basilicata, l’Autorità ha già sottolineato l’importanza che essa definisca il fabbisogno di cure della regione, in modo da mantenere la fluidità del sistema attraverso nuovi accreditamenti, che sono altrimenti indebitamente e automaticamente bloccati dall’inerzia dell’amministrazione stessa.
Per quanto riguarda le delibere in oggetto, l’Autorità nota che la DGR n. 67/2019 introduce un criterio di definizione del budget che fa riferimento alla “media delle produzioni non nulle riferite al triennio precedente a quello di riferimento”. In questo essa sembra accogliere quanto già auspicato dall’Autorità, che consigliava l’introduzione di criteri più attenti “alla valutazione della qualità e della performance delle strutture”.
L’Autorità nota tuttavia che occorre, da un lato, esplicitare e valorizzare gli elementi prestazionali e qualitativi, e dall’altra prevedere criteri alternativi per consentire l’accesso alle risorse pubbliche anche ai nuovi operatori, che non hanno una produzione triennale pregressa.
In secondo luogo, l’AGCM fa notare che la previsione di un limite preciso di sforamento del massimale di spesa ammesso a remunerazione (fino al 20%), da un lato permette di contenere eventuali comportamenti opportunistici degli operatori, ma, dall’altro, rischia di ridurre significativamente l’impatto della previsione dei limiti di spesa, se non è supportato da un’analisi di domanda ed erogazioni, nonché da un controllo rigoroso delle ASP, così da remunerare solo le eccedenze necessarie.
Ancora, l’Autorità nota che nella DGR n. 432/19 stabilisce le remunerazioni delle prestazioni extra budget, ma non prevede alcunché rispetto ai nuovi entranti.
Ugualmente, le previsioni della DGR n. 67/2019 concorrono a mantenere invariati i volumi o i tetti degli operatori esistenti, frustrando la ratio stessa della previsione dei tetti di spesa che “è principalmente quella del contenimento della spesa pubblica e di garantire la continuità nell’erogazione delle prestazioni ai cittadini ed una sana competizione tra le strutture accreditate, ma non quella di assicurare i volumi di produzione del singolo erogatore”. In questo modo non si rende possibile la remunerazione dell’ingresso di nuovi operatori e si alimenta invece la cristallizzazione degli assetti di mercato.
L’Autorità conclude quindi auspicando l’intervento della Regione al fine di definire nuovi criteri di attribuzione del budget per le strutture sanitarie private convenzionate, che consentano di seguire un approccio più attento alla valutazione della qualità e della performance delle strutture e di prevedere meccanismi per favorire l’accesso a fondi pubblici anche da parte di nuovi operatori.
Fonte: AGCM