L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha pubblicato, in data 24 aprile 2017, il parere rivolto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (AS1367).
Il parere è stato formulato ai sensi dell’art. 22 L. n. 287/90 in merito alla legge regionale della Regione Calabria n. 3/2017, in merito alla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri.
In particolare, la legge in oggetto, che modifica la previgente disciplina, conferma tuttavia la precedente definizione dell’attività in questione quale attività che può essere svolta solo “ad integrazione del proprio reddito familiare”, dando “ospitalità per un periodo non inferiore a sette giorni”.
L’AGCM ritiene che tale riconferma ponga limiti ingiustificati all’esercizio dell’attività ricettiva dei titolari di esercizi di affittacamere, in quanto li priva della libertà di organizzare la propria attività economica nella forma ritenuta più adeguata alle proprie esigenze, non potendo essi, allo stato, svolgerla in via principale, né definire autonomamente, sulla base delle richieste della clientela, la durata minima di soggiorno offerto.
Tali limiti riducono inoltre l’offerta dei servizi extralberghieri alla clientela, così privandola della possibilità di avvalersi di tale tipologia di struttura ricettiva per soggiorni più brevi.
Simili limitazioni, rileva l’Autorità, non risultano necessarie né proporzionate al perseguimento di obiettivi di interesse generale, come la protezione dell’ambiente, la pubblica sicurezza, la sanità pubblica e la necessità di rispettare il diritto del lavoro, come elencati alla Direttiva Servizi n. 123/2006/CE.
Pertanto, l’Autorità ritiene che la legge in oggetto possa determinare ingiustificate restrizioni o distorsioni della concorrenza e presentare quindi profili di incostituzionalità, per violazione dell’art. 117, c. 2 lettera 2 dell’art. 41 della Costituzione.
Fonte: AGCM