L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha pubblicato, in data 13 marzo 2017, il parere rivolto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Regionali (AS1353).
Il parere è stato formulato ai sensi dell’art. 22 L. n. 287/90, facendo seguito alla richiesta formulata dall’intestato dipartimento, in merito alla legge regionale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 21/2016, “Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell’attrattività del territorio regionale nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive”.
L’Autorità ritiene che alcune delle disposizioni ivi contenute siano in contrasto con i principi nazionali e comunitari in materia di concorrenza. In particolare, l’AGCM individua tre profili rilevanti:
- in materia di disciplina delle agenzie di viaggio, la legge introduce limiti temporali per l’apertura delle agenzie (minimo 4 mesi), per la loro chiusura (massimo 40 giorni), nonché per l’assenza del direttore tecnico, con la previsione di misure sanzionatorie: secondo l’AGCM, tali previsioni introducono ingiustificati limiti all’esercizio di questa attività, limiti in contrasto con i principi a tutela della concorrenza;
- in materia di bed and breakfast, la legge definisce tale attività come occasionale, introducendo ancora una volta ingiustificati limiti al libero esercizio di essa;
- in materia di interventi per la promozione dello sci da fondo, la legge prevede l’erogazione di contributi regionali per lo sviluppo e la diffusione di tale sport, per la manutenzione delle piste ed altro. Al fine di ottenere questi contributi, è necessario non solo essere gestori delle piste di sci di fondo, ma possedere anche una serie di requisiti territoriali (sede nella regione), di anzianità (operatività nei tre anni precedenti alla domanda), ritenuti dall’AGCM come contrastanti con i principi a tutela della concorrenza.
Fonte: AGCM