L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha pubblicato, in data 3 aprile 2017, il parere rivolto al Presidente della Regione Molise ed all’Assessore Viabilità e Trasporti della Regione Molise (AS1361).
Il parere è stato formulato ai sensi dell’art. 21 L. n. 287/90, relativamente alle procedure di individuazione di operatori economici con i quali avviare a procedura negoziata per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale extraurbano (TPL).
L’Autorità dà atto che la Regione ha intenzione di indire una procedura richiamando in essere le condizioni di un precedente bando di gara, già pubblicato nel novembre 2011, poiché la gara espletata è stata intesa come andata deserta per la successiva esclusione del soggetto risultato aggiudicatario provvisorio. Siffatto richiamo al bando precedente avverrebbe ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. a), del nuovo codice degli appalti, secondo cui “nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata: a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta”.
L’Autorità rileva quindi che l’applicazione nel 2017 di una disciplina di selezione competitiva definita nel 2011, sulla base di una normativa sopravvenuta diversi anni dopo, sia suscettibile di comportare conseguenze pregiudizievoli sia per il livello dei servizi oggetto di affidamento che per il profilo dell’efficienza della selezione concorrenziale dei soggetti gestori.
Ritiene infatti l’AGCM che, in assenza di nuova attività istruttoria sulle condizioni rilevanti dei servizi e di mercato, non possano che discendere inefficienze sotto vari aspetti. Ad esempio, dovrebbero essere prima ridefiniti il fabbisogno corrente degli utenti, le modalità di somministrazione dei servizi, nonché la sostenibilità delle condizioni economiche offerte ai gestori. L’AGCM ritiene che l’istruttoria sia doverosa, soprattutto alla luce delle nuove condizioni normative sopravvenute negli ultimi anni, che possono condizionare le attività di impresa.
Non solo: dopo il 2011, la stessa Autorità è intervenuta più volte al fine di perseguire una maggiore efficienza dei servizi di TPL e un miglioramento delle condizioni concorrenziali di fornitura degli stessi. In particolare, alle amministrazioni affidatarie è stata richiesta un’attenzione specifica su vari aspetti operativi, come le modalità di considerazione contestuale dei servizi remunerativi e di quelli a “domanda debole”, i rischi di inefficienza dinamica generati dall’approccio tradizionale ai costi storici, e le dimensioni dei lotti. Poiché la Regione richiama pedissequamente quanto già stabilito nel 2011, è evidente, secondo l’Autorità, come non abbia riservato alcuna attenzione a nessuno dei profili richiamati.
Ugualmente, l’AGCM rileva che, al tempo, aveva verificato la legittimità della previsione di un unico lotto gestionale, ma che, a distanza di oltre cinque anni, quanto considerato all’epoca non può essere inteso come base di legittimazione per una replica odierna.
Fonte: AGCM