L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha pubblicato, in data 9 novembre 2020, il parere rivolto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie (AS1705).
Il parere è stato formulato ai sensi dell’art. 22 L. n. 287/90 su richiesta del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie in merito alla proposta di modifica del D.P.R. n. 1017/1978 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino Alto Adige in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati) in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali, tramite una proposta di schema di norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige.
Tale proposta aggiunge l’art. 6 bis al menzionato D.P.R.; in particolare, l’art. 6 bis c. 2 prevede che le Province Autonome di Trento e Bolzano disciplinino con legge gli orari e giorni di apertura e chiusura (compresi i giorni di chiusura domenicale e festiva) degli esercizi commerciali al dettaglio e degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.
L’Autorità osserva che il legislatore nazionale è già intervenuto sancendo il principio della libertà di apertura degli esercizi commerciali, senza limiti territoriali o vincoli di qualsiasi natura, compresi quelli riguardanti gli orari di apertura. L’art. 31 d.l. 201/2011 (decreto Salva Italia) ha infatti novellato l’art. 3 c. 1 lett. d-bis d.l. 223/2006 (decreto Bersani), disponendo che le attività commerciali e di somministrazioni di alimenti siano svolte senza limiti e prescrizioni rispetto agli orari di apertura e chiusura, senza obblighi di chiusura domenicali e festivi, né della mezza giornata di chiusura infrasettimanale.
L’AGCM sottolinea quindi che la normativa nazionale prevede che le attività commerciali non possano essere soggette a limiti per quanto riguarda orari e giornate di apertura, e ribadisce che le restrizioni agli operatori economici sotto questi aspetti ostacolano il dispiegarsi delle dinamiche competitive, poiché riducono la possibilità degli operatori di differenziare il servizio ed adattarlo alle caratteristiche della domanda. Tali restrizioni peggiorano la libertà di scelta dei consumatori, senza avere una giustificazione in termini di efficienza o di tutela di interessi pubblici.
Pertanto, la reintroduzione di vincoli in materia di orari e giornate di apertura è un ostacolo al libero dispiegarsi delle dinamiche concorrenziali, voluto a livello sia nazionale, sia europeo, e potrebbe presentare quindi profili di incostituzionalità.
L’Autorità ricorda peraltro che la Corte Costituzionale si era già espressa sul punto, dichiarando, in particolare, l’incostituzionalità di alcune norme della Provincia di Bolzano proprio in materia di regolamentazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali, poiché introducevano vincoli in contrasto con la normativa statale di liberalizzazione, invadendo la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza e quindi l’art. 117, II c., lett. e, Cost. (sentenza n. 38/2013).
L’AGCM conclude quindi rilevando i profili di restrittività concorrenziale, non superabili dalla specialità dello Statuto.