L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha pubblicato, in data 8 maggio 2017, il parere rivolto al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei Deputati ed al Presidente del Consiglio dei Ministri (AS1369).
Il parere è stato formulato ai sensi dell’art. 21 L. n. 287/90, in merito all’attività di rilascio, da parte di professionisti medici, di certificazione medica attestante l’idoneità alla pratica di attività sportiva di tipo non agonistico.
L’AGCM premette che la normativa vigente (art. 42-bis c. 2, D.L. 69/2013, come modificato dalla legge n. 125/2013) prevede che tali certificati possano essere rilasciati dai medici di medicina generale, dai pediatri, nonché dai medici specialisti in medicina dello sport o dai medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. La normativa specifica anche che, ai fini del rilascio, i medici elencati si avvalgono dell’esame clinico e degli accertamenti secondo linee guida approvate dal Ministro della salute.
L’Autorità osserva quindi che la normativa vigente appare ingiustificatamente restrittiva della concorrenza tra medici professionisti, perché determina una riserva in favore unicamente di alcune categorie di medici in relazione ad un’attività che è svolta a titolo oneroso per il paziente/consumatore. Ne consegue che una maggiore concorrenza tra medici per la fornitura di tale prestazione professionale può ampliare significativamente le possibilità di scelta da parte del paziente in merito al professionista a cui rivolgersi, con significativi benefici dal punto di vista dei costi.
Non solo, l’Autorità sottolinea anche che la riserva non sembra giustificata dal tipo di prestazione in sé, in quanto le verifiche richieste per il rilascio del certificato (anamnesi del paziente ed esame obiettivo con misurazione della pressione) non appaiono prerogative specifiche delle categorie di medici individuati dalla normativa e possono quindi essere effettuate anche dagli altri professionisti medici.
In conclusione, l’Autorità auspica che la normativa possa essere rivista.
Fonte: AGCM