Il Consiglio di Stato, Sezione VI, in sede giurisdizionale, con sentenza n. 04123/2015, ha respinto gli appelli proposti dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM o Autorità) e, per l’effetto, ha confermato le sentenze del Tar Lazio – Roma (segnatamente, n. 047030/2014 e n. 04731/2014) con cui sono stati annullati i provvedimenti sanzionatori nei confronti delle società di trasporto marittimo Moby S.p.A., Grandi Navi Veloci S.p.A (GNV), Marinvest S.p.A. e SNAV S.p.A. (le Società) per un’intesa lesiva dell’articolo 101 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), perché ritenuta idonea ad alterare le dinamiche competitive nel mercato dei servizi di trasporto marittimo dei passeggeri.
Come si ricorderà, al termine del procedimento istruttorio I743 – TARIFFE TRAGHETTI DA/PER LA SARDEGNA, il 14 giugno 2013, l’Autorità aveva sanzionato le Società per aver posto in essere un’intesa nella forma di una pratica concordata, consistente nel parallelo aumento generalizzato e significativo dei prezzi dei servizi di trasporto marittimo passeggeri su una serie di rotte da e per la Sardegna, con riferimento alla stagione estiva del 2011, poiché idoneo a restringere il commercio fra Stati membri, costituendo i collegamenti marittimi per la Sardegna una parte rilevante del trasporto marittimo in Italia.
Tuttavia, avverso il provvedimento dell’AGCM, le Società presentavano ricorso al Tar Lazio il quale, in data 7 maggio 2014, accoglieva e annullava la sanzione pecuniaria imposta, rilevando che l’Autorità non era stata in grado dimostrare, nemmeno per presunzioni, la fondatezza della sua tesi, ovvero che gli aumenti di prezzi praticati dalle ricorrenti siano stati l’effetto di una pratica concordata.
Per contro, l’Autorità ha presentato appello al Consiglio di Stato, deducendo gli “errores in iudicando”, ossia “la mancata comprensione da parte del Tar Lazio dell’iter logico-probatorio” e sostenendo, diversamente da quanto rilevato dal giudice di primo grado, di aver assolto autonomamente e scrupolosamente all’onere di dimostrare che le condotte parallele non fossero riconducibili a spiegazioni alternative capaci di qualificare le condotte medesime come razionali e autonome scelte imprenditoriali. In particolare, la stessa ha sostenuto di aver dimostrato che le condotte sanzionate non potevano essere giustificate né dalla scarsa elasticità della domanda, né dalla trasparenza del mercato, né dall’incremento del costo del carburante, né dalle perdite subite dagli operatori.
Tuttavia, il Consiglio di Stato, muovendo dalla considerazione che il mercato dei servizi di trasporto marittimo dei passeggeri presenta una struttura a tendenza oligopolistica, dopo aver analizzato in dettaglio una serie di fattori strutturali che lo caratterizzano, ha ritenuto che i comportamenti oggetto di indagine fossero riconducibili “ad imperativi economici di carattere obiettivo”. Il Collegio ha, infatti, ritenuto che il parallelismo dei comportamenti delle imprese riscontrato dall’Autorità non configuri, nella fattispecie, una pratica concordata restrittiva della concorrenza ai sensi dell’articolo 101 TFUE.
Pertanto, il Consiglio di Stato ha respinto gli appelli e confermato definitivamente le sentenze di annullamento delle sanzioni pecuniarie amministrative irrogate dall’Autorità.
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Fonte: Consiglio di Stato