Nella sua adunanza del 15 luglio 2015, l’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha deciso di contestare a Telecom Italia S.p.A. la violazione dell’art. 15, comma 2, della legge n. 287/90 per inottemperanza al provvedimento n. 24339 del 9 maggio 2013.
Come si ricorderà, con detto provvedimento – confermato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 2479/2015 – l’AGCM aveva chiuso il procedimento A428, accertando l’abuso di posizione dominante di Telecom Italia consistente: (a) nella pratica di opporre ai concorrenti un numero ingiustificatamente elevato di rifiuti di attivazione dei servizi di accesso all’ingrosso, avente l’effetto di rallentare il processo di crescita dei concorrenti nei mercati dei servizi di accesso al dettaglio, di telefonia vocale e di accesso a internet a banda larga; (b) in strategie di prezzo, atte alla compressione dei margini dei concorrenti nei riguardi delle offerte alla grande clientela affari, allo scopo di ostacolare l’esplicarsi di una effettiva concorrenza per l’offerta dei servizi di accesso al dettaglio rivolti alla clientela non residenziale. L’AGCM aveva quindi diffidato – ai sensi dell’art. 15, comma 1, L. n. 287/1990 – Telecom Italia dal porre in essere in futuro comportamenti analoghi a quelli oggetto dell’infrazione accertata.
In tale contesto, nel gennaio 2015 l’AGCM ha ricevuto una prima segnalazione che ha lamentato i comportamenti adottati da Telecom Italia nella fornitura di servizi di accesso all’ingrosso nel periodo successivo al citato provvedimento n. 23449/2013, consistenti nell’opporre agli operatori alternativi un numero eccessivamente elevato di rifiuti ingiustificati alle richieste di attivazione di servizi di accesso alla rete (ULL, bitstream e SLU). Tali evidenze sono state successivamente corroborate dagli approfondimenti svolti dalla stessa AGCM, nonché da una seconda segnalazione pervenuta nel maggio 2015.
Ne è derivato, a detta dell’AGCM, un quadro probatorio idoneo a indicare il perpetuarsi di condotte anticoncorrenziali in violazione della diffida contenuta nel provvedimento n. 24339/2013 e quindi a giustificare il predetto avvio.
Il testo integrale del provvedimento è disponibile qui:doc01363420150804154612
Fonte: AGCM