Con provvedimento n. 26310 del 21 dicembre 2016, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha deliberato che non sussistono i presupposti per irrogare una sanzione nei confronti di Telecom Italia S.p.A. (TI) ai sensi dell’art. 15 della L. n. 287/1990.
Come si ricorderà, con il provvedimento n. 24339/2013, a conclusione del procedimento A428, l’Autorità aveva accertato una violazione dell’art. 102 TFUE da parte di TI. In particolare, l’attività istruttoria aveva consentito di rilevare l’opposizione “ai concorrenti di un numero ingiustificatamente elevato di rifiuti di attivazione dei servizi all’ingrosso”. L’Autorità aveva individuato nelle “specifiche scelte strutturali, organizzative e procedurali adottate da Telecom nella gestione del processo di provisioning” la fonte delle inefficienze riscontrate dei sistemi di fornitura dei servizi di accesso. L’Autorità aveva diffidato TI dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli sopra menzionati.
Con la delibera n. 25560 del 15 luglio 2015, l’Autorità ha avviato il procedimento A428C nei confronti di TI, ritenendo che gli elementi emersi dalle segnalazioni pervenute e i dati acquisiti dall’Autorità potessero individuare il perpetuarsi di condotte anticoncorrenziali nello svolgimento delle attività di fornitura di servizi di accesso all’ingrosso nei confronti degli operatori alternativi. Le informazioni a disposizione segnalavano la persistenza di tassi elevati di KO opposti agli operatori alternativi anche successivamente alla chiusura del procedimento A428, nel periodo giugno 2013 – dicembre 2014. Inoltre, non risultavano modifiche strutturali apportate da TI alla propria organizzazione dei processi di fornitura dei servizi di accesso. Tali elementi avrebbero potuto configurare una violazione alla diffida ad astenersi dal porre in essere comportamenti analoghi a quelli oggetto dell’infrazione accertata con il provvedimento n. 24339/2013.
A conclusione dell’istruttoria svolta, l’AGCM ha ritenuto che, nel periodo successivo alla diffida dell’Autorità contenuta nel provvedimento n. 24339/2013, non si possano riscontrare elementi di continuità della condotta di TI rispetto ai comportamenti tenuti del periodo 2009-2011 per i quali l’Autorità aveva accertato un’infrazione all’art. 102 TFUE. Successivamente alla diffida, infatti, si sono registrati miglioramenti delle performance dei sistemi di provisioning e la realizzazione di iniziative idonee a modificare la struttura organizzativa dei sistemi di fornitura dei servizi di accesso e i principi della parità di trattamento. Ferme restando le misure che saranno adottate da TI ad esito del procedimento istruttorio avviato da Agcom con delibera n. 122/16/cons, l’attuazione definitiva del Progetto di nuovo modello di equivalence dovrebbe in prospettiva assicurare un miglioramento strutturale dei livelli di qualità del servizio dei sistemi di fornitura dei servizi di accesso e, in generale, della parità di trattamento.
Il provvedimento è disponibile qui: A428C.
Fonte: AGCM