Con sentenze nn. 12529 – 12545 del 2020 il Tar Lazio ha accolto i ricorsi promossi da Banca PSA Italia S.p.A., Banque PSA Finance S.A., Santander Consumer Bank S.p.A., BMW Bank GmbH, BMW AG, FCA Bank S.p.A., FCA Italy S.p.A., CA Consumer Finance S.A., FCE Bank Plc., Ford Motor Company, General Motor Financial Italia S.p.A., General Motors Company, RCI Banque S.A., Renault S.A., Toyota Financial Services Plc., Toyota Motor Corporation, Volkswagen Bank GmbH, Volkswagen AG., Assofin ed Assilea avverso il provvedimento sanzionatorio emesso dall’AGCM a conclusione del procedimento istruttorio I811, annullando per l’effetto il predetto provvedimento.
Come si ricorderà, l’istruttoria era stata avviata con provvedimento del 28 aprile 2017 a seguito della presentazione di una domanda di clemenza da parte delle società Daimler AG e Mercedes-Benz Financial Services Italia S.p.A. (presentata nel 2014 e successivamente integrata nel 2016), al fine di verificare l’esistenza di un’intesa unica, complessa e continuata avente ad oggetto lo scambio di informazioni sensibili relative a quantità e prezzi tra le captive banks dei principali gruppi automobilistici (Banca PSA Italia, BMW Bank, FCA Bank, FCE Bank, General Motor Financial Italia, RCI Banque, Toyota Financial Services, Volkswagen Bank). Il procedimento era stato successivamente esteso soggettivamente dall’AGCM nei confronti delle controllanti delle captive banks a titolo di parental liability. Con il provvedimento impugnato l’AGCM ha ritenuto che le ricorrenti avessero posto in essere, nel periodo 2003-2017, un’intesa restrittiva della concorrenza, funzionale ad alterare le dinamiche concorrenziali nel mercato della vendita di automobili dei gruppi di appartenenza attraverso finanziamenti erogati dalle rispettive captive banks. L’AGCM ha irrogato nei confronti delle captive banks, in solido con le controllanti, e delle due associazioni sanzioni amministrative pecuniarie per un totale complessivo di circa 678 milioni di euro.
Con le sentenze in commento il Tar Lazio ha integralmente accolto i ricorsi presentati dalle imprese e associazioni sanzionate, giudicando fondate le censure mosse al provvedimento sia sotto il profilo procedurale che sostanziale.
Il Tar Lazio ha anzitutto condiviso la censura di tipo procedurale con cui le parti hanno lamentato l’eccessiva durata della fase preistruttoria – conclusasi nell’aprile 2017, allorquando l’AGCM ha avviato il procedimento – a fronte di una domanda di clemenza, risalente al 2014, che conteneva in sé già tutti gli elementi perché l’Autorità avesse contezza della possibile sussistenza di una pratica restrittiva della concorrenza. Il Tar Lazio ha ritenuto che i principi positivizzati nella legge n. 241/90, nonché i principi di buon andamento e di legalità e i principi generali di cui all’art. 6 CEDU e all’art. 41 della Carta Fondamentale dei diritti UE impongono ad AGCM di procedere all’avvio della fase istruttoria entro un termine ragionevolmente congruo.
Il Collegio ha poi giudicato i ricorsi meritevoli di accoglimento anche in relazione alle censure di tipo sostanziale, incentrate sulla errata individuazione del mercato rilevante, sull’incongruenza dell’istruttoria svolta – anche in termini di estensione soggettiva del procedimento – e sull’insussistenza di elementi oggettivi sufficienti per dimostrare l’esistenza di una intesa unica e complessa.
Il TAR Lazio ha infatti rilevato come l’Autorità, pur avendo concentrato la propria analisi sul solo mercato del “settore del credito finalizzato all’acquisto di autoveicoli e motoveicoli” (unico mercato indicato nel provvedimento di avvio del procedimento) e pur avendo esteso il procedimento ad alcune case automobilistiche solamente a titolo di responsabilità parentale, nel provvedimento finale ha poi incongruamente individuato il mercato rilevante nel mercato della “vendita delle auto attraverso finanziamenti erogati dalle captive banks” (anziché nel mercato dei prodotti finanziari, su cui aveva concentrato la propria analisi), senza peraltro analizzare tale mercato e senza dimostrare come lo scambio di informazioni posto in essere dalle banche captive sarebbe stato idoneo a produrre una restrizione della concorrenza in tale mercato.
L’Autorità, osserva il Tar Lazio, nonostante abbia deciso di ampliare il mercato rilevante oggetto di indagine, non limitandolo a quello – ancillare – della fornitura di prodotti finanziari connessi all’acquisto di automobili, ma individuandolo in quello della vendita di auto tramite finanziamenti, ha omesso di analizzare le dinamiche di tale mercato e si è concentrata esclusivamente su quello dei servizi dei finanziamenti auto. Così facendo, prosegue il Tar Lazio, è rimasta totalmente indimostrata, perché non oggetto di approfondimento istruttorio, la capacità, anche solo in via ipotetica e potenziale, delle condotte delle captive banks di determinare una restrizione della concorrenza del “nuovo” mercato individuato dall’AGCM.
Su tali basi il Tar Lazio ha accolto i ricorsi proposti e per l’effetto annullato il provvedimento sanzionatorio.
Le sentenze sono disponibili ai seguenti link: 12529, 12530, 12531, 12532, 12533, 12534, 12535, 12536, 12537, 12538, 12539, 12540, 12541, 12542, 12543, 12544, 12545,
Fonte: Giustizia Amministrativa