In questo numero:
PUBLIC ANTITRUST ENFORCEMENT
Intese restrittive della concorrenza
18 luglio 2013
La Corte di Giustizia conferma l’ammenda inflitta dalla Commissione al gruppo Schindler, leader nella produzione e commercializzazione di ascensori e scale mobili, per la sua partecipazione ad un’intesa sul mercato degli ascensori e delle scale mobili
Nel 2007 la Commissione Europea aveva inflitto diverse ammende ad alcune società operanti nel mercato degli ascensori e delle scale mobili, facenti parte di grandi gruppi come Otis, Kone, ThyssenKrupp e Schindler, per aver partecipato ad intese sul mercato della vendita, dell’installazione, della manutenzione e dell’ammodernamento di ascensori e scale mobili in alcuni paesi dell’Unione Europea. Nei confronti del gruppo Schindler, la sanzione ammontava a più di 143 milioni di Euro, distribuiti tra le società del gruppo ritenute responsabili.
A seguito di impugnazione dinnanzi al Tribunale, quest’ultimo nel 2011 respingeva tutti gli argomenti difensivi e confermava le ammende. Così ha fatto anche la Corte di Giustizia con la sentenza C-501/11P (Schindler Holding e a./Commissione), confermando l’importo suddetto, nonostante nel ricorso le società del gruppo Schindler avessero dedotto vari argomenti, fra i quali, in particolare, quelli vertenti su una violazione dei loro diritti fondamentali derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Tra i vari punti sollevati dalle ricorrenti, si segnala quello della responsabilità personale delle persone giuridiche (in questo caso, riferibile alla holding a titolo di responsabilità oggettiva), rigettato dalla Corte. Quest’ultima, infatti, ha riconosciuto la validità del principio sul piano civilistico, ma ha sancito che lo stesso non può avere rilevanza nell’individuazione dell’autore di una violazione del diritto della concorrenza, il quale ha ad oggetto il comportamento concreto delle imprese.
Per leggere il testo della sentenza (in francese) cliccare qui
Fonte: Corte di Giustizia Europea
16 luglio 2013
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) chiude l’istruttoria avviata nei confronti di Salini Costruttori e Impregilo senza accertare alcuna violazione della normativa antitrust
L’AGCM ha deciso di chiudere l’istruttoria avviata nell’ottobre dello scorso anno per verificare eventuali effetti restrittivi dell’Accordo strategico siglato tra le società Salini Costruttori e Impregilo per la partecipazione alle gare per la realizzazione di grandi opere (di seguito, “Accordo”), senza contestare l’attuazione di un’intesa restrittiva della concorrenza.
Secondo l’AGCM, al momento di avvio dell’istruttoria concluso tra imprese indipendenti l’Accordo va valutato alla luce della successiva acquisizione di Impregilo da parte di Salini Costruzioni e pertanto assume la connotazione di intesa non rilevante ai fini del diritto antitrust.
L’istruttoria svolta ha, inoltre, permesso di appurare, sempre secondo l’AGCM, come l’Accordo fosse finalizzato a realizzare sinergie operative soprattutto in occasioni di gare internazionali dove le società Salini Costruttori e Impregilo devono concorrere con imprese operanti a livello mondiale di grandi dimensioni.
Per leggere il testo del provvedimento cliccare qui
Fonte: AGCM
11 luglio 2013
La Corte di Giustizia respinge le impugnazioni di cinque società contro le sentenze del Tribunale che avevano confermato le ammende loro inflitte per la partecipazione a un’intesa sul mercato dei traslochi internazionali
Nel 2008 la Commissione aveva inflitto ammende per un totale di 32,76 milioni di Euro a dieci imprese, per aver partecipato tra il 1984 e il 2003 ad un’intesa sul mercato dei servizi di traslochi internazionali in Belgio (COMP/38.543). La pratica mirava a fissare i prezzi, ripartire il mercato e a manipolare le procedure di presentazione delle offerte. In data 16 giugno 2011 il Tribunale confermava la decisione della Commissione, riducendo l’ammenda inflitta a una società e annullando interamente la sanzione inflitta alla fondazione controllante di una delle cartelist.
Sia le cinque società partecipanti all’intesa, sia la Commissione avevano proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale nella parte in cui il Tribunale aveva annullato l’ammenda alla controllante. Con la sentenza in esame, la Corte ha respinto le impugnazioni delle società ed ha confermato le ammende loro inflitte. Al contempo la Corte ha cassato la sentenza nella parte in cui aveva annullato l’ammenda inflitta alla fondazione controllante, poiché – a parere dell’organo giudicante – il Tribunale è incorso in errore di diritto nello statuire che questa poteva essere sanzionata solo se qualificabile come impresa ai sensi della concorrenza. La Corte ha rilevato, altresì, che l’assenza di una decisione formale di gestione da parte della fondazione controllante negli anni in cui l’intesa si era sviluppata non era sufficiente per rovesciare la presunzione di esercizio effettivo di un’influenza determinante.
La sentenza si segnala per l’importanza di alcune questioni, tra le quali (i) la qualificazione di una fondazione come impresa, secondo i principi comunitari (in questo caso agente quale holding); (ii) il lasso temporale particolarmente esteso considerato dalla Corte quale periodo in cui l’intesa avrebbe avuto luogo; (iii) le forti influenze che tale mercato subisce dalle condizioni concorrenziali presenti in altri settori (costo della benzina, tariffe autostradali, etc.).
Per leggere il testo della sentenza (in francese) cliccare qui
Fonte: Corte di Giustizia Europea
TUTELA DEL CONSUMATORE
3 luglio 2013
Il Presidente dell’Autorità della concorrenza francese si pronuncia, su richiesta del Senato, in merito all’azione di classe nell’ambito del disegno di legge relativo alla tutela del consumatore
A seguito dell’adozione del disegno di legge relativo alla tutela del consumatore, e in attesa del dibattito parlamentare, che dovrebbe iniziare nel mese di settembre, il Senato ha dato inizio alle audizioni.
Il 3 luglio 2013 la Commissione degli affari economici del Senato ha interrogato il Presidente dell’Autorità della concorrenza francese, Bruno Lasserre. Questi ritiene che, nella sua forma attuale, il disegno di legge presenta alcune lacune. Il Presidente è, tuttavia, favorevole all’estensione dell’ambito applicativo dell’azione di classe alle piccole e medie imprese, considerando che queste si trovano, così come i consumatori, in posizione di debolezza quando intendono far valere il loro diritto al risarcimento nell’ambito di una procedura individuale.
Il Presidente ha sottolineato l’esigenza del previo esaurimento di tutti i mezzi di ricorso avverso le decisioni dell’Autorità della concorrenza affinché possa essere avviata un’azione di gruppo nel settore della concorrenza. Inoltre, esso percepisce un rischio di rottura di uguaglianza tra le vittime più forti e quelle più deboli.
Per accedere al resoconto dell’audizione del Presidente dell’Autorità della concorrenza francese sul progetto di legge relativo alla consumazione (in francese) cliccare qui
Fonte: Senat
Indagini di settore
22 luglio 2013
La Competition Commission britannica (CC) presenta una bozza provvisoria delle misure che intende proporre nel report sul mercato della revisione dei conti delle grandi imprese
La CC ha pubblicato una bozza delle misure che sta valutando di introdurre nel testo della propria relazione finale sulla fornitura dei servizi di revisione legale dei conti delle grandi imprese nel Regno Unito, la cui pubblicazione è prevista per questo autunno.
Nella versione sintetica di tale documento, la CC ha proposto una serie di misure volte a promuovere la concorrenza nel settore ed assicurare che ciò vada a beneficio degli azionisti: tra queste vi sono misure volte a stimolare la rivalità fra le società di revisione dei conti, potenziare l’influenza del Comitato della Revisione dei conti, e ad aumentare il coinvolgimento dell’azionista nel processo di revisione dei conti.
Il testo completo del comunicato è disponibile a questo link
Fonte: CC
PRIVATE ANTITRUST ENFORCEMENT
19 luglio 2013
A MasterCard viene richiesta la produzione di documenti riservati nel corso delle indagini delle Autorità di concorrenza britannica ed europea
Un gruppo di rivenditori al dettaglio britannici, tra i quali Asda, Next e Debenhams, hanno chiesto alla Corte Superiore inglese (“High Court”) di obbligare MasterCard a produrre dei documenti relativi alle indagini condotte dalle autorità di concorrenza britannica ed europea nel mercato della fissazione delle commissioni interbancarie.
I ricorrenti hanno chiesto a MasterCard circa cento milioni di sterline a titolo di risarcimento del danno subito a causa del pagamento di commissioni sulle transazioni eccessive.
Il ricorso fa seguito alla decisione della Commissione con la quale nel 2007 essa aveva sanzionato MasterCard per aver fissato le commissioni interbancarie sulle transazioni avvenute sulla sua rete in violazione delle norme antitrust. Tali commissioni erano state ritenute dalla Commissione eccessivamente onerose.
I ricorrenti chiedono l’accesso ad otto documenti, fra cui la versione confidenziale della decisione della Commissione europea, la lista dei prezzi inviata dalle Autorità britannica ed europea, nonché i documenti prodotti da MasterCard dinanzi ai Tribunali europei.
In particolare, MasterCard ha chiesto anche alla Commissione europea di divulgare la versione confidenziale della propria decisione.
Fonte: Mlex – testo completo non disponibile
26 giugno 2013
La Corte d’appello di Parigi rende una decisione in materia di private enforcement a seguito di un’infrazione, accertata dalla Commissione europea, delle regole di concorrenza
La Corte d’appello di Parigi ha affrontato ancora una volta il tema delle difficoltà per una vittima di una pratica anticoncorrenziale ad ottenere un risarcimento dei danni subiti a causa di un comportamento anticoncorrenziale.
Il caso in questione ha radici lontane in quanto si tratta dell’evoluzione in sede civile del caso europeo JCB contro Central Parts. Il 21 dicembre 2000, la Commissione europea rese una decisione con la quale constatò che il gruppo britannico JC Bamford (JCB) aveva violato le regole antitrust. A partire dalla fine degli anni ottanta, JCB aveva instaurato degli accordi di distribuzione ed altre pratiche che avevano per effetto di frenare le vendite dei suoi prodotti al di fuori dei territori concessi e di interferire con la libera fissazione dei prezzi. A causa di tali infrazioni all’art. 81 CE (ora 101 TFUE), la Commissione ha inflitto una multa di 39.6 milioni di euro a JCB. Il Tribunale dell’Unione europea (TUE) ed in seguito la Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE), con una decisione del 21 settembre 2006 (caso C-167/04) hanno confermato in tutti i punti la decisione della Commissione.
La società Central Parts, distributore francese, all’origine della controversia, ha citato in giudizio per danni le società del gruppo JCB davanti al Tribunal de commerce di Orléans dopo la pronuncia del TUE, ma prima di quella della CGUE. In definitiva, la vittima non ha aspettato che la decisione della Commissione europea fosse diventata definitiva per intentare l’azione per danni concorrenziali. Con decisione del 4 giugno 2008, il Tribunal de commerce di Orléans ha condannato in solido le società del gruppo JCB a pagare a Central Parts la somma di 600.000 euro a titolo di risarcimento danni. La Corte d’appello di Orléans ha, invece, ordinato una perizia prima di fissare l’ammontare del pregiudizio finanziario subito. Infine, con decisione del 15 novembre 2011, la Corte di cassazione francese ha annullato la sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Parigi.
Nella fattispecie, con decisione del 26 giugno 2013, la Corte d’appello di Parigi ha inteso in primo luogo dimostrare l’esistenza di una colpa civile. Basandosi sul regolamento CE n. 1/2003, essa ha ritenuto che le infrazioni alla legislazione europea costituiscono un illecito civile secondo il diritto francese. In seguito la Corte d’appello determina il periodo nel corso del quale le infrazioni sono state commesse. Tuttavia, il periodo da tenere in considerazione per la riparazione del pregiudizio subito deve tener conto degli effetti della prescrizione decennale. A tal proposito, la Corte d’appello di Parigi ha respinto la tesi secondo la quale la prescrizione sarebbe sospesa fino alla pronuncia definitiva dei giudici europei. Infatti, la causa instaurata dinanzi alle giurisdizioni europee ha ad oggetto l’accertamento della violazione della legislazione europea, la loro sanzione e non il risarcimento del pregiudizio che può derivarne, e non può avere come conseguenza la sospensione della prescrizione.
Nella fattispecie, la Corte d’appello ha appurato l’esistenza di un pregiudizio subito dal distributore francese ed un nesso causale tra la il fatto illecito ed il danno. Tuttavia, la Corte non è stata in grado di quantificare il danno ed ha, di conseguenza, ordinato una nuova perizia.
Per leggere la decisione della Corte d’Appello di Parigi (in francese) cliccare qui
Fonte: Cour d’Appel de Paris
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© Osservatorio Permanente sull’Applicazione delle Regole di Concorrenza, Università degli Studi di Trento, 2013.
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