Con l’ordinanza n. 966 del 11 marzo 2016 il Consiglio di Stato ha formulato un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia affinché dirima alcune questioni emerse nel giudizio sui ricorsi presentati da F. Hoffmann-La Roche Ltd, Roche s.p.a., Novartis AG e Novartis Farma s.p.a. per la riforma della sentenza del Tar Lazio che ha confermato il provvedimento sanzionatorio emesso dall’AGCM nei loro confronti.
Come si ricorderà, con il procedimento I760, l’AGCM aveva accertato l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza, in violazione dell’art. 101 Tfue, posta in essere dai gruppi Novartis e Roche e volta ad ottenere una “differenziazione” artificiosa dei farmaci Avastin e Lucentis, manipolando la percezione dei rischi dell’uso in ambito oftalmico di Avastin (il provvedimento è disponibile qui).
Con la sentenza n. 12168 del 2014, il Tar Lazio aveva confermato la legittimità del provvedimento sanzionatorio dell’AGCM, respingendo i ricorsi proposti dalle società coinvolte (disponibile qui)
Con l’ordinanza in esame il Consiglio di Stato ha accolto le richieste di rinvio pregiudiziale formulate dalle parti, giudicando evidente la rilevanza del rinvio pregiudiziale ai fini del decidere e ritenendo la non sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti per derogare all’obbligo di rinvio elaborati dalla giurisprudenza Cilfit (Corte Giust. U.E., 6 ottobre 1982, Cilfit, in C. 283/81). Per l’effetto, il giudizio pendente è stato pertanto sospeso.
Il Consiglio di Stato, avvalendosi della facoltà di emendare le questioni poste dalle parti, ha posto alla Corte di Giustizia i seguenti quesiti:
- se la corretta interpretazione dell’art. 101 Tfue permette di considerare concorrenti le parti di un accordo di licenza laddove l’impresa licenziataria operi nel mercato rilevante interessato solo in virtù dell’accordo stesso;
- se l’AGCM possa, coerentemente con l’art. 101 Tfue, definire il mercato rilevante in maniera autonoma rispetto al contenuto delle AIC;
- se, anche alla luce delle previsioni europee sulla AIC, l’art. 101 TFUE consenta di includere nello stesso mercato rilevante un farmaco utilizzato off-label e un farmaco dotato di AIC in relazione alle medesime indicazioni terapeutiche;
- se ai fini della definizione del mercato rilevante assuma rilevanza accertare se l’offerta dei prodotti farmaceutici sul mercato sia avvenuta in conformità al quadro regolamentare relativo alla commercializzazione dei farmaci;
- se possa considerarsi illecita per oggetto un’intesa volta ad enfatizzare la minore sicurezza o la minore efficacia di un prodotto, pur nel caso in cui tale minore efficacia o sicurezza non possa essere incontrovertibilmente esclusa alla luce delle conoscenze scientifiche disponibili all’epoca dei fatti.
Il testo dell’ordinanza è disponibile qui: CDS 966_2016.
Fonte: Giustizia Amministrativa